Cassazione Penale, Sentenza n. 06015/2026 del 13/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74 e 73 DPR 309/1990) e al reato associativo (art. 416-bis c.p.). La difesa ha dedotto cinque motivi: omessa valutazione di atti e di provvedimenti prodotti al fascicolo (ordinanze favorevoli ai coindagati e sentenza del GIP); errata applicazione/valutazione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare ex art. 275 c.p.p.; vizio di motivazione e difetto di attualità delle esigenze cautelari (assenza di elementi attuali di pericolosità, ruolo marginale, tempo trascorso, assenza di precedenti); disparità di trattamento rispetto ai coindagati che avevano ottenuto i domiciliari; violazione del principio di proporzionalità rispetto alla misura custodiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia commesso nullità per l'omessa valutazione formale della memoria e degli allegati, poiché la decisione del riesame aveva già fornito motivazione coerente rispondendo all'argomento relativo ai provvedimenti favorevoli ai coindagati e spiegando che tali provvedimenti non determinano automaticamente l'estensione della misura cautelare. La Corte ha confermato che non erano emersi elementi nuovi idonei a scalfire la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p., richiamando la condanna intervenuta con rito abbreviato e gli elementi valutati in precedenza (grado di inserimento, gravità delle condotte, continuità dell'attività di spaccio da casa). Per tali ragioni i motivi sono stati ritenuti aspecifici o privi di novità tali da modificare il giudizio di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Norma sostanziale sui delitti connessi al traffico di stupefacenti: i reati contestati costituiscono base della valutazione della gravità concreta delle condotte ai fini cautelari
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Prevede ulteriori fattispecie in materia di stupefacenti che concorrono a delineare il quadro indiziario e la gravità astratta dei reati
Codice penale, art. 416-bis
Delitto associativo integrato nella valutazione del contesto criminoso e della pericolosità sociale ai fini della custodia cautelare
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in presenza di determinati indizi: la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse stata superata, salvo che non emergano fatti nuovi concreti e specifici
Codice di procedura penale, art. 275, comma 2
Principio di proporzionalità nella scelta della misura cautelare: richiede bilanciamento tra esigenze cautelari e gravità della misura, ma la Corte ha ritenuto che tale bilanciamento fosse stato adeguatamente svolto dal giudice di merito
Codice di procedura penale, art. 274, lett. c
Criterio relativo all'attualità delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi nuovi tali da rendere sopravvenute le esigenze ostative alla sostituzione
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e alla ammenda in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha applicato tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e)
Elenca i motivi di impugnazione in cassazione (vizio di diritto, violazione di legge, vizio di motivazione, aspecificità): la Corte ha ritenuto i motivi nel complesso aspecifici o infondati
Codice di procedura penale, artt. 178, 190, 309
Norme processuali richiamate dalla difesa in ordine alla produzione degli atti e alla loro valutazione; la Corte ha ritenuto che la mancata considerazione formale non abbia determinato nullità o incidenza sulla decisione
Codice di procedura penale, art. 415-bis (richiamato)
Riferimento all'interrogatorio e a eventuale collaborazione: la difesa ha invocato una minima collaborazione come elemento novativo, ma la Corte l'ha ritenuta insufficiente a superare il giudizio cautelare
Massime di principio
- L'ordinanza o la sentenza favorevole nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo da valutare, ma non determina automaticamente l'estensione della misura favorevole ad altri indagati: le esigenze cautelari vanno valutate singolarmente per ciascun imputato
- Per superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare ex art. 275 c.p.p. occorrono fatti nuovi, concreti e specifici rispetto al giudicato cautelare: semplici richiami a circostanze già valutate non sono sufficienti
- L'omessa valutazione formale di una memoria o di allegati non comporta automaticamente la nullità del provvedimento di riesame; è necessario che la difesa dimostri come l'omissione abbia inciso sul costrutto argomentativo del giudice
- Le doglianze generiche o la riproposizione delle stesse ragioni già valutate in precedenti gradi sono spesso ritenute aspecifiche e portano all'inammissibilità in cassazione
- Nel sindacare la proporzionalità della misura cautelare il giudice deve effettuare un bilanciamento concreto tra esigenze cautelari e gravità della misura; tuttavia, la presenza di una condanna o di elementi che delineano una stabile professionalità del reato rende più difficile superare la presunzione cautelare
- La disparità di trattamento rispetto a coindagati va affrontata con un confronto motivato e specifico: va dimostrato in che modo i profili soggettivi e oggettivi differiscano in modo tale da giustificare un diverso trattamento cautelare
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