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Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza n.-OMISSIS-, emessa dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Taurisano e notificata al ricorrente in data 30.08.2023, con la quale il dirigente di settore ha ingiunto al ricorrente la demolizione di diversi manufatti abusivi rilevati in catasto al fgl n.8 p.lle nn.-OMISSIS-; - della relazione tecnica prot. n. -OMISSIS-del 02.08.2023 del Comune di Taurisano nei limiti dell'interesse fatto valere; - nonché di ogni e qualsiasi ulteriore atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202300949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di manufatti abusivi, adottata mentre l’area era sottoposta a sequestro penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e la relazione tecnica presupposta, deducendo, in primo luogo, la nullità o comunque l’illegittimità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c., poiché il bene era sottoposto a sequestro penale e il destinatario non aveva la disponibilità materiale e giuridica dell’immobile, con conseguente impossibilità di eseguire l’ordine. In via subordinata, ha dedotto l’ineseguibilità sopravvenuta dell’ordinanza e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sostenendo che il termine per ottemperare non potesse decorrere fino alla restituzione della disponibilità del bene e che gli effetti dell’ordinanza dovessero ritenersi sospesi anche in ragione della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività per la rimozione degli abusi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il sequestro penale impedisca al Comune di adottare l’ordinanza di demolizione: il provvedimento amministrativo repressivo e il sequestro penale possono coesistere sul piano giuridico. Il sequestro incide invece temporaneamente sull’efficacia esecutiva dell’ordinanza, poiché il termine per l’esecuzione può decorrere soltanto dall’eventuale riacquisizione della disponibilità del bene da parte del destinatario; cessato il sequestro, l’efficacia dell’ordinanza si riespande, con le conseguenze previste dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 in caso di inottemperanza. Il primo motivo è stato quindi ritenuto infondato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché riguardava esclusivamente profili esecutivi e temporali dell’ordinanza, non idonei a dimostrarne l’illegittimità nel giudizio di annullamento. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità dell’ordinanza per impossibilità giuridica di esecuzione non è stata ravvisata: il sequestro penale non impedisce l’adozione dell’ordinanza di demolizione.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Le conseguenze dell’inottemperanza all’ordine di demolizione possono operare dopo la cessazione del sequestro e la riespansione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza.

  • artt. 1346 e 1418 c.c.

    Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità, ma il giudice non ha ritenuto configurabile tale vizio.

Massime di principio

  • Il sequestro penale di un immobile non impedisce all’amministrazione comunale di adottare un’ordinanza di demolizione per opere abusive; il provvedimento amministrativo e il sequestro possono coesistere sul piano giuridico.
  • Il sequestro penale incide temporaneamente sull’efficacia esecutiva dell’ordinanza di demolizione, ma non sulla sua validità: il termine per ottemperare decorre dall’eventuale riacquisizione della disponibilità del bene da parte del destinatario.
  • Dopo la cessazione del sequestro, l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di demolizione si riespande e possono prodursi le conseguenze previste dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 in caso di inottemperanza.
  • Nel giudizio di annullamento, le contestazioni concernenti esclusivamente la sospensione o la decorrenza del termine di esecuzione dell’ordinanza, anziché la sua legittimità, sono inammissibili per difetto di interesse se non prospettano un vizio dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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