Cassazione Penale, Sentenza n. 19592/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Si lamentava che il Tribunale avesse subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per una durata (otto mesi) eccedente la durata della pena sospesa (quattro mesi), in violazione dell'art. 165 cod. pen.; si contestava quindi la disapplicazione dei limiti concordati tra le parti e previsti dalla norma
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto ammissibile il controllo per cassazione in quanto il giudice aveva integrato unilateralmente e oltre l'accordo delle parti la condizione per fruire della sospensione condizionale (difetto di correlazione tra richiesta e sentenza). Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla durata dell'obbligo di prestazione non retribuita, rideterminandola in mesi quattro, confermando per il resto la decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa; il giudice non può quindi imporre una durata della prestazione eccedente la pena sospesa
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena ma ammette il ricorso quando sussista difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza; qui il difetto di correlazione è stato ritenuto sussistente poiché il giudice ha ampliato unilateralmente le condizioni
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, ove possibile, di emendare l'errore eliminando la parte eccedente della statuizione impugnata; qui è stata eliminata la porzione della prestazione eccedente la durata della pena sospesa
artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28/08/2000, n. 274
Integrano il quadro normativo con un ulteriore limite invalicabile per la durata delle attività non retribuite (sei mesi), che si somma al limite dettato dall'art. 165; la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha richiamato questo vincolo
Sezioni Unite (giurisprudenza richiamata, es. Sez. U, n. 5352/2023 e Sez. U, n. 23400/2022)
Chiariscono che la sospensione condizionale è una misura esterna alla nozione di "pena" ai fini della nozione di "pena illegale" ma che, se il giudice impone condizioni non previste o eccedenti l'accordo tra le parti, ciò può costituire difetto di correlazione che legittima il ricorso per cassazione; richiamano inoltre il limite pratico di sei mesi
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non si confonde con la nozione di "pena" ai fini dell'illegalità formale della pena: obblighi accessori non trasformano la sospensione in pena.
- Il giudice non può imporre condizioni (es. durata di attività per la collettività) superiori ai limiti stabiliti dalla legge e a quanto implicitamente o esplicitamente concordato dalle parti; se lo fa, si configura un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
- L'art. 448 cpp restringe i ricorsi nelle applicazioni pena, ma il ricorso per cassazione resta ammissibile quando vi sia difetto di correlazione tra l'accordo delle parti e la decisione del giudice.
- Se il vizio è eliminabile con correzione non equivoca, la Corte di cassazione può annullare parzialmente e correggere la durata dell'obbligo (art. 620 c.p.p.), evitando il rinvio.
- Occorre verificare sempre i limiti numerici previsti dalle norme (art. 165 cod. pen. e il limite di sei mesi richiamato dalla giurisprudenza) prima di accettare o concordare condizioni relative alla sospensione condizionale.
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