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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22637/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, per i reati connessi a traffico e importazione di stupefacenti (Capo A: associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; Capo C25: importazione/possesso di 52,282 kg di marijuana e 57 g di hashish). I difensori hanno proposto cinque motivi: (1) carenza o illogicità della motivazione sui gravi indizi relativi all'importazione (Capo C25), con particolare doglianza sulla attribuzione di una utenza telefonica a Marigliano; (2) mancata prova della sua partecipazione all'associazione (Capo A) e incongruenze circa l'utilizzo di autovetture e utenze; (3) insufficienti elementi per configurare consapevolezza di far parte di un'organizzazione stabile; (4) e (5) mancata concreta attualità delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) e non valutata idoneità di misure meno afflittive; infine, motivo tardivo proposto successivamente sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n.309/1990.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sussistenza dei gravi indizi sulla base di un quadro investigativo articolato (intercettazioni, videoriprese, servizi di osservazione) che ha ricostruito il modus operandi dell'associazione e l'importazione sequestrata dell'8 maggio 2018. Ha ritenuto lecita e logica la valutazione circa l'attribuzione delle utenze telefoniche e l'uso di annotazioni successive (scheda biografica) per completare l'identificazione. La Corte ha altresì confermato la configurabilità della partecipazione all'associazione sulla scorta dei contatti costanti, del ruolo di "terminalità" nello spaccio al minuto e della messa a disposizione di mezzi, nonché delle strategie per eludere le indagini. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la doppia presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i gravi delitti di stupefacenti, ritenuta non neutralizzata da elementi contrari; ha escluso l'idoneità delle misure meno afflittive. Il motivo nuovo relativo all'aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. n.309/90 è stato dichiarato inammissibile per tardività. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione degli atti per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma richiamata in relazione alla pronuncia dell'ordinanza; valorizzata come disciplina procedurale per le decisioni di riesame

  • art. 61-bis cod. pen.

    richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio/recidiva collegata ai reati contestati

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (art. 74 commi 1,2,3; art. 73; art. 80)

    norme del testo unico sugli stupefacenti utilizzate per qualificare i reati di detenzione, importazione e per la contestata aggravante (art.80)

  • art. 81 e art. 110 cod. pen.

    richiamati per la partecipazione e il concorso di persone nell'evento delittuoso

  • art. 273 cod. proc. pen.

    limita la revisione della Cassazione sulla sussistenza dei gravi indizi: l'insussistenza è sindacabile in Cassazione solo se deriva da violazione di norme o da manifesta illogicità della motivazione

  • art. 10 legge 1 aprile 1981 n.121

    norma richiamata per l'utilizzo dei dati conservati negli archivi SDI: tali informazioni sono ammissibili se derivano da attività della polizia giudiziaria identificata e non da fonte anonima

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    richiamato per la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere nei delitti più gravi

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione (trasmissione atti)

  • art. 240 cod. proc. pen.

    richiamata in relazione alle modalità di acquisizione e utilizzo delle fonti negli atti processuali (richiami alla disciplina dell'accesso alle fonti d'indagine)

  • art. 80 comma 2 d.P.R. n.309/1990

    circostanza aggravante contestata tardivamente dal ricorrente; la Corte non si è pronunciata sul merito perché il motivo è inammissibile per tardività

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti come il giudice di merito: le censure sulla valutazione delle prove sono ammissibili solo se dimostrano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le annotazioni e le schede operative redatte dalla polizia giudiziaria, pur successive ai verbali iniziali, sono atti pubblici "fidefacenti" e possono integrare l'identificazione dell'utilizzatore di una utenza telefonica quando coerenti con il compendio probatorio.
  • L'attribuzione di una utenza telefonica a un indagato può evolvere nel corso delle indagini; la contestazione formale nel registro intercettazioni non esclude che successivi riscontri investigativi modifichino l'attribuzione.
  • Per la configurazione della partecipazione a un'associazione per delinquere è sufficiente un quadro indiziario unitario che evidenzi rapporti costanti, ruoli funzionali (es. raccordo con fornitori/cliente, spaccio al dettaglio) e modalità operative comuni, senza bisogno di prova di partecipazione a tutte le fasi organizzative.
  • Nelle ipotesi di gravi delitti di stupefacenti opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; per ottenere misure meno gravose occorre fornire elementi concreti e convincenti che neutralizzino tale presunzione.
  • Motivi nuovi introdotti oltre i termini processuali sono inammissibili: le questioni rilevabili in Cassazione devono essere tempestivamente proposte.
  • Elementi come intercettazioni, videoriprese, servizi di osservazione e sequestri concordanti possono formare un quadro indiziario idoneo a sostenere misure cautelari per reati di traffico su larga scala.

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