Sentenza n. 3446/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS di includere i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e collocati a riposo a domanda, rispettivamente a 55 anni con 40 anni di servizio utile e a 57 anni con 45 anni di servizio utile, hanno chiesto l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, consistente nell’attribuzione di sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, nonché la condanna dell’INPS al ricalcolo e al pagamento delle somme dovute. L’INPS ha contestato il diritto, deducendo anche la decadenza per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti, la prescrizione decorrente dalla cessazione dal servizio e l’illegittimità costituzionale della disciplina.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Ha escluso che il mancato rispetto del termine di sessanta giorni determini la decadenza dal beneficio, poiché tale termine serve esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Ha inoltre ritenuto che la prescrizione decorra dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’efficacia interruttiva del pagamento rateale, e non dalla cessazione dal servizio. L’eccezione di incostituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e la scelta di estenderlo a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa, senza irragionevoli disparità di trattamento. L’INPS è stato condannato a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti nella base di calcolo e a corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali. È stata negata la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L’INPS è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
attribuzione "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita" di "sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio"
Il beneficio spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda quando abbia raggiunto almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 6-bis, comma 3, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo
Il termine di sessanta giorni per la domanda di pensionamento è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e la sua inosservanza non comporta decadenza dal beneficio dei sei scatti.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Vieta il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali, sicché sono riconosciuti soltanto questi ultimi.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, sia civile sia militare, collocato a riposo a domanda, quando abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine di sessanta giorni previsto per la presentazione della domanda di pensionamento non costituisce un termine decadenziale per il diritto ai sei scatti, ma serve esclusivamente a determinare la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
- Per il credito relativo alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, la prescrizione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, tenuto conto dell’efficacia interruttiva del pagamento rateale, e non dalla data di cessazione dal servizio.
- La disciplina dei sei scatti stipendiali non viola i principi costituzionali di copertura normativa e uguaglianza, poiché il beneficio è previsto da specifiche disposizioni legislative e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità del legislatore.
- In materia di riliquidazione del trattamento di fine servizio, non è cumulabile la rivalutazione monetaria con gli interessi legali quando trovi applicazione il divieto previsto dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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