Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 617/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della disposizione prot. n. 0007898/U del 23.07.2025, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aversa (Ce) di assegnazione del servizio di sostegno, determinandolo, per il minore -OMISSIS-, in 18 ore su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202504157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico, su 30 ore di frequenza, per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la disposizione del dirigente scolastico che assegnava al minore 18 ore settimanali di sostegno anziché la copertura dell'intero orario di frequenza, chiedendo anche l'accertamento del diritto del minore, ritenuto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all'insegnante specializzato per 30 ore settimanali e la conseguente condanna dell'Amministrazione. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza cautelare, pur non ravvisando i presupposti per una misura cautelare, ha ordinato la redazione del PEI e la quantificazione delle ore secondo la normativa applicabile. Il ricorrente ha poi riferito che il PEI era stato rideterminato e che il servizio di sostegno era stato successivamente assegnato per l'intero orario di frequenza. Ha inoltre evidenziato che la medesima vicenda sostanziale era stata trattata in un altro giudizio, avente a oggetto il PEI, definito con sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la pretesa sostanziale fosse stata integralmente soddisfatta mediante la rideterminazione del PEI e l'assegnazione del sostegno per l'intero orario di frequenza, nell'ambito della vicenda già definita con altra sentenza della Sezione. Le spese sono state compensate, poiché nel giudizio precedente, relativo al medesimo bene della vita, erano già state liquidate spese a favore del ricorrente; la compensazione ha evitato duplicazioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle norme nazionali sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute, ai fini dell'oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Prevede le modalità di oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, anche per effetto di un’attività amministrativa sopravvenuta o della definizione di un giudizio connesso, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio è stata integralmente soddisfatta e non residua un interesse concreto alla decisione di merito.
  • Quando un giudizio successivo riguarda il medesimo bene della vita già soddisfatto e le spese sono state liquidate nel giudizio precedente, il giudice può compensare le spese del secondo giudizio per evitare duplicazioni.
  • La definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. è possibile quando, sentite le parti, la causa risulta matura per la decisione e ricorrono i relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.