Cassazione Penale, Sentenza n. 24394/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente è accusato di avere acquistato illegamente 500 grammi di cocaina dal 30/01/2018 al 03/02/2018 (capo 72). Il Tribunale del riesame, pur escludendo l'aggravante di agevolazione di sodalizio mafioso (la cedente era esponente della "Società Foggiana"), aveva ritenuto sussistenti esigenze cautelari poiché il D'Angelo sarebbe stato collegato a un esponente apicale del sodalizio e risultavano misure cautelari a suo carico in altro procedimento. Il ricorrente ha impugnato sostenendo, in particolare, che il Tribunale aveva confuso il prevenuto con un omonimo coinvolto nel procedimento "Decima Azione", e che i fatti contestati sono un unico acquisto datato e non indicativo di appartenenza associativa o di pericolosità attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha constatato che il Tribunale del riesame ha motivato in modo illogico e contraddittorio e ha operato un travisamento atti confondendo il ricorrente con un omonimo coinvolto nel procedimento "Decima Azione" (diverse date di nascita e residenze). La Corte ha evidenziato che il prevenuto è estraneo alla compagine associativa contestata, ha posto in essere una sola condotta risalente a cinque anni prima e non risulta coinvolgimento in ulteriori episodi. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale del riesame di Bari per un nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è richiamata nel contesto dell'accusa di associazione mafiosa; la Corte verifica che l'aggravante non possa essere attribuita al ricorrente, essendo assente prova di appartenenza o di rapporti tali da configurare agevolazione del sodalizio
art. 73, legge 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Richiamato in relazione al reato di detenzione/traffico di stupefacenti contestato; la Corte valuta la rilevanza e la dimensione della condotta (un unico acquisto di sostanza) ai fini delle esigenze cautelari
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la competenza per il riesame delle misure cautelari; la Corte dispone il rinvio al Tribunale del riesame di Bari per nuovo giudizio ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- Non è ammissibile basare le esigenze cautelari su dati errati o su travisamenti dell'identità dell'indagato: la verifica formale dell'identità (data di nascita, residenza) è essenziale prima di attribuire precedenti o misure a carico.
- La sussistenza dell'aggravante di agevolazione di un'associazione mafiosa richiede prove specifiche di collegamento o di partecipazione all'organizzazione; un acquisto da un parente che è esponente di un sodalizio non comporta automaticamente l'aggravante senza elementi che dimostrino l'intento o l'appartenenza.
- La rilevanza cautelare di una condotta di spaccio dipende da elementi di continuità, pluralità di episodi o da indice di pericolosità attuale; un evento isolato e anteriore, da solo, può non giustificare misure cautelari più afflittive.
- In presenza di dubbi o contraddizioni nella motivazione del giudice del riesame, la Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo esame, richiedendo che la decisione motivi logicamente la sussistenza delle esigenze cautelari.
- Per la difesa: verificare e documentare immediatamente eventuali omonimie e la mancanza di precedenti pertinenti; per l'accusa: assicurarsi della correttezza anagrafica e probatoria prima di invocare aggravanti o misure cautelari restrittive.
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