Cassazione Civile, Sentenza n. 33175/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che, in appello, aveva accolto l'appello di Riscossione Sicilia e riformato la sentenza favorevole alla contribuente della Commissione provinciale. La controversia verteva su una cartella di pagamento TARSU per l'anno 2009 (importo €13.001,00 + diritti di notifica €5,88). Il ricorrente deduceva molteplici vizi relativi alla notifica (inesistenza o nullità della notifica, inidoneità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, mancata indicazione di generalità/qualifica del notificatore e della data di ricezione, mancata spedizione della raccomandata informativa), contestava la potestà certificatoria dell'agente della riscossione e la non riconducibilità dell'estratto di ruolo alla cartella, nonché l'irregolarità della costituzione dell'ente impositore. Inoltre ha tardivamente prodotto, con memoria ex art. 378 c.p.c., l'eccezione dell'omessa produzione della procura dell'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la nuova eccezione sollevata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c. (non è consentito integrare motivi nuovi in memoria). Sulla sostanza ha ritenuto infondati i vari motivi: la Corte d'appello aveva validamente accertato la regolare notifica tramite relata e documenti; la relata costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso; i vizi della notificazione riguardano la notifica e non l'atto impositivo in sé e non determinano l'annullamento dell'atto quando l'atto abbia raggiunto lo scopo (impugnazione esperita prima della decadenza), con applicazione della sanatoria ex art. 156 c.p.c.; le contestazioni sulla conformità delle copie e sull'estratto di ruolo non hanno sorretto il ricorso; infine la costituzione per posta delle parti resistenti è ritenuta compatibile con l'interpretazione del legislatore e della giurisprudenza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata gravata dagli oneri di legge indicati dalla Corte (anche eventuale ulteriore contributo unificato).
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 22, art. 23, art. 54)
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita', deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso ...
La Corte interpreta l'art. 22 nella versione riformata come consentente l'uso della spedizione postale per il deposito del ricorso; ne deriva che la costituzione della parte resistente mediante invio postale di controdeduzioni e documentazione è ritenuta ammissibile e coerente con il principio di parità delle parti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 26)
Riferito alle formalità della notifica degli atti tributari: la Corte ha ritenuto che, nella specie, la notifica sia stata eseguita in conformità all'art. 26 sulla base della relata e della firma del messo notificatore.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 60)
Richiamato in relazione alla raccomandata informativa e alle formalità inerenti gli atti tributari; l'assenza della raccomandata informativa non è stata ritenuta decisiva quando l'atto ha raggiunto lo scopo e vi sia stata impugnazione nei termini.
codice di procedura civile (art. 112, art. 115, art. 148, art. 156, art. 360, art. 1334)
Art. 156 c.p.c.: principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto; art. 360 c.p.c.: criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione; art. 112/115/148/1334: principi sul deposito, sulle copie e sugli effetti degli atti unilaterali. La Corte ha applicato tali articoli per escludere efficacia invalidante dei vizi di notifica quando l'atto ha raggiunto lo scopo e per dichiarare inammissibile l'ampliamento dei motivi in memoria.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 18)
Norma sulle dichiarazioni sostitutive e sulla conformità delle copie agli originali: la Corte ha valutato le eccezioni circa la conformità delle copie, ritenendo non decisive le censure proposte dalla ricorrente alla luce della documentazione prodotta.
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (art. 45)
Richiamato in relazione alle attribuzioni e competenze degli agenti della riscossione; la Corte ha ritenuto configurata la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione nella notifica.
Costituzione della Repubblica Italiana (art. 3, art. 24, art. 111)
Richiamati i principi costituzionali di uguaglianza, diritto di difesa e ragionevole durata del processo; la Corte li usa per giustificare una interpretazione sistematica che permetta modalità paritarie di costituzione delle parti (anche tramite posta) e tutela dell'accesso alla giustizia.
Massime di principio
- I vizi meramente formali della notificazione di un atto tributario (es. difetti nella relata, mancata indicazione di dati del notificatore, mancanza della raccomandata informativa) non annullano automaticamente l'atto impositivo: è decisivo se l'atto abbia raggiunto lo scopo (ossia il destinatario abbia avuto conoscenza e abbia impugnato nei termini), operando la sanatoria ex art. 156 c.p.c.
- La relata di notifica è considerata atto pubblico e fa fede fino a querela di falso; chi contesta la notifica deve proporre mezzi di prova adeguati (es. querela di falso) per neutralizzare la presunzione di veridicità.
- In Cassazione non sono ammissibili nuovi motivi o eccezioni introdotti soltanto con memoria ex art. 378 c.p.c.: la memoria può chiarire motivi già enunciati, ma non integrare nuovi mezzi di impugnazione.
- La documentazione prodotta dall'agente della riscossione (copie, estratti di ruolo, relata) è valutata nel suo complesso: le censure sulla conformità agli originali richiedono contestazioni fondate e, se non adeguatamente provate, non sono di per sé risolutive.
- La costituzione delle parti dinanzi alle commissioni tributarie mediante spedizione postale di atti e documenti è ammissibile in base all'attuale interpretazione normativa e giurisprudenziale; pertanto l'uso della posta non dovrebbe essere in concreto motivo di inammissibilità o inefficacia della costituzione.
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