Cassazione Civile, Ordinanza n. 21831/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso/agevolazione fiscale sul gasolio usato come carburante per i trimestri I, II, III e IV del 2015, opposto dall’Agenzia per asserita carenza dei requisiti soggettivi. La società aveva impugnato il diniego sostenendo, in primo grado, che il provvedimento fosse tardivo perché emesso oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000, con conseguente formazione del silenzio-assenso e affidamento sulla spettanza del beneficio. La CTR, tuttavia, ha accolto l’appello dell’Ufficio sia ritenendo il termine ordinatorio e quindi non preclusivo del potere di autotutela, sia affermando nel merito che l’attività svolta dalla società era trasporto terrestre di passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, fattispecie espressamente esclusa dalla disciplina agevolativa. In cassazione la società ha dedotto un solo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 per avere la sentenza reputato legittimo il diniego tardivo oltre i 60 giorni dalla domanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché colpiva solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, ossia il profilo procedimentale della revoca del silenzio-assenso, senza censurare la autonoma e decisiva ratio sostanziale, fondata sull’assenza in capo alla contribuente dei requisiti soggettivi per beneficiare del rimborso. Poiché la decisione di merito era sorretta da due motivazioni autonome e ciascuna idonea da sola a reggerla, l’inammissibilità della censura relativa a una ratio ha reso superfluo l’esame di ogni ulteriore profilo. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 d.P.R. n. 277 del 2000
termine di sessanta giorni
Il termine per provvedere sulla domanda di rimborso è stato ritenuto ordinatorio e non preclusivo del potere dell’Amministrazione di intervenire successivamente in autotutela, anche sui requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio.
art. 1, comma 2, d.P.R. n. 277 del 2000
Individua in modo tassativo i soggetti legittimati ad accedere al beneficio fiscale; l’attività di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente è stata considerata fuori dall’ambito applicativo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica della ratio decidendi impugnata; la censura che non attacca la motivazione decisiva si risolve in un non motivo e comporta inammissibilità.
art. 276 c.p.c.
Nel merito il giudice può articolare la decisione su più rationes decidendi autonome senza che vi sia un vincolo di ordine interno tale da travolgere la decisione stessa se una sola ratio non venga validamente censurata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve investire specificamente tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata; se resta intatta anche una sola ratio logicamente sufficiente, il ricorso è inammissibile o comunque infondato.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio procedimentale e su una ratio sostanziale autonome, l’impugnazione che attacchi solo la prima non è idonea a determinare la cassazione della sentenza.
- In materia di benefici fiscali, l’Amministrazione conserva il potere di verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali anche oltre il termine procedimentale previsto per la definizione della domanda, se il termine è qualificato come ordinatorio.
- L’accesso ad agevolazioni fiscali è subordinato al rigoroso possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma, la cui mancanza comporta il diniego del beneficio a prescindere da eventuali profili procedurali.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve tradursi in una critica puntuale della motivazione decisiva e non in una contestazione astratta o laterale rispetto alla ratio effettivamente posta a base della decisione.
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