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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22146/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per l'importo di euro 503,83, ottenendo dal Giudice di Pace l'accoglimento integrale dell'opposizione con compensazione delle spese di primo grado. La società aveva quindi appellato solo la statuizione sulle spese, lamentando che la compensazione fosse stata disposta senza adeguata motivazione. Il Tribunale di Bologna aveva rigettato l'appello, affermando che la compensazione rientrava nella discrezionalità del primo giudice e che il giudice d'appello, non essendo investito del merito, non poteva intervenire sulle spese. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'illegittimità della compensazione immotivata delle spese e la sua sindacabilità in appello; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2233 c.c., dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, assumendo che la liquidazione delle spese del grado di appello fosse superiore ai massimi tariffari applicabili.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la compensazione delle spese di primo grado disposta dal Giudice di Pace con motivazione generica e, soprattutto, erronea la sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto insindacabile tale statuizione per il solo fatto che l'appello riguardava le spese e non il merito. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza del Tribunale di Bologna è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato altresì escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"

    nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni specificamente e esplicitamente motivate; una formula generica non è sufficiente

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese processuali

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al quantum delle spese professionali

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato dal ricorrente quale parametro tariffario per la liquidazione delle spese di secondo grado

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta del relatore di manifesta fondatezza

  • art. 380 bis, 10 co., c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio

  • art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002

    esclusa la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'accoglimento del ricorso

  • art. 13, 1° co. bis, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato indirettamente come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 e prima della riforma del 2014, la compensazione delle spese richiede o soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate in motivazione.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione non possono essere espresse con formule generiche come "giusti motivi" o equivalenti, ma devono riguardare circostanze concrete e controllabili della controversia.
  • La statuizione di compensazione delle spese è sindacabile in appello quando sia dedotta la sua illegittimità per difetto di motivazione o per violazione dei presupposti di legge; non può essere considerata insindacabile per il solo fatto che l'appello investa esclusivamente le spese e non il merito.
  • Se il motivo di ricorso investe validamente la statuizione sulle spese e viene accolto, gli ulteriori motivi relativi ad altri profili della liquidazione possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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