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Sentenza

Sentenza del 29/11/2023 n. 33219 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Calabria che aveva annullato l'avviso di pagamento emesso dal Consorzio a carico di A.A. per contributo consortile ex L.R. Calabria n.11/2003, art.23, comma 1, lett. a) (contributo per attività istituzionali). La CTR aveva ritenuto che non fosse provato che i terreni di A.A. ricadessero nel perimetro di contribuenza dell'Ente e che non fosse stata approvata la determinazione (piano) annuale di riparto delle spese, senza la quale il contributo non poteva essere preteso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.188/2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.23, comma 1, lett. a) della L.R. Calabria n.11/2003 nella parte in cui prevedeva il contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario", stabilendo che il contributo consortile ha natura tributaria e può essere richiesto solo se dagli immobili deriva un beneficio concreto (fruizione o fruibilità dell'attività di bonifica) che giustifichi la capacità contributiva. Nel caso di specie il Consorzio non ha dimostrato l'esistenza di un beneficio per i fondi di A.A.; inoltre aveva insistito su una tesi ormai dichiarata illegittima (la prescindibilità del beneficio). La Cassazione ha altresì applicato l'effetto retroattivo della pronuncia costituzionale. Non si è pronunciata sulle spese di lite, in quanto la parte privata è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • L.R. Calabria n.11 del 2003, art.23, comma 1, lett. a)

    per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che consentiva la riscossione del contributo "indipendentemente dal beneficio"; la Cassazione ha applicato tale principio, stabilendo che il contributo può essere richiesto solo se sussiste un beneficio concreto per l'immobile.

  • L.R. Calabria n.11 del 2003, art.23, comma 2

    L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese ... allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato

    L'importo del contributo deve risultare dal piano annuale di riparto approvato; l'assenza di tale approvazione ostacola la pretesa contributiva.

  • L.R. Calabria n.11 del 2003, art.17

    Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n.215, art.58

    L'appartenenza al consorzio/contribuenza si determina con il perimetro risultante dal piano di classifica e dalla sua trascrizione; il Consorzio deve dimostrare che i terreni ricadono nel perimetro.

  • L.R. Calabria n.11 del 2003, art.24

    Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali ... e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici

    Il piano di classifica è lo strumento che individua e quantifica i benefici e gli indici di contribuenza; è centrale per l'applicazione dei criteri di riparto basati sul beneficio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.188/2018

    ha dichiarato l'illegittimità ... dell'art.23, comma 1, lett. a) ... nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'

    Ha qualificato la contribuzione consortile come tributo legato alla capacità contributiva derivante da un vantaggio concreto sull'immobile; ha escluso la possibilità di imposizione basata solo sull'inclusione nel comprensorio.

  • L.R. Calabria n.13 del 2017

    Ha modificato l'art.23 per il periodo successivo alla sentenza costituzionale, richiedendo che il contributo sia dovuto ai proprietari che "traggono un beneficio" dalle opere/attività del Consorzio, uniformando la disciplina al principio costituzionale.

  • Cost., art.119 e art.136

    Art.119 è richiamato per i limiti delle potestà tributarie regionali; art.136 è richiamato per l'effetto della sentenza costituzionale (cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione).

  • L. 11 marzo 1953, n.87, art.30, comma 3

    Conferma che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, con effetti retroattivi generalizzati.

  • D.P.G.R. Calabria n.27 del 2010, art.42

    Norma regionale richiamata dal ricorrente ma non decisiva: non può giustificare la pretesa contributiva in assenza della prova del beneficio e degli atti di approvazione richiesti.

  • Delibera Consortile n.119 del 2010

    Atto di applicazione invocato dal Consorzio; la Cassazione non ha ritenuto che la sola delibera potesse supplire alla mancanza della prova del beneficio e dell'approvazione formale del piano di riparto.

  • D.Lgs. n.546 del 1992, art.7

    Norma processuale richiamata dal ricorrente; dalla sentenza non risulta una specifica interpretazione sostanziale di tale articolo.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n.215, art.58

    Stabilisce la trascrivibilità quale mezzo per rendere pubblico il perimetro di contribuenza; elemento probatorio necessario per dimostrare l'appartenenza dei terreni.

  • D.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'eventuale maggior contributo unificato dovuto dal ricorrente per la cassazione; la Corte ne prende atto ai fini amministrativi.

Massime di principio

  • Il contributo consortile ha natura tributaria e può essere richiesto solo se è provato un beneficio concreto (fruizione o fruibilità) derivante dall'attività o dalle opere del Consorzio sull'immobile; la mera inclusione nel comprensorio non basta.
  • L'onere della prova del beneficio e dell'appartenenza al perimetro di contribuenza grava sul Consorzio: occorre dimostrare la trascrizione del perimetro, la qualificazione nell'atto di classifica e, per l'ammontare, l'approvazione del piano annuale di riparto allegato al bilancio.
  • Una pronuncia di incostituzionalità che elimina la base normativa della pretesa contributiva si applica retroattivamente (salvo situazioni esaurite quali sentenze passate in giudicato), perciò riscossioni basate sulla norma invalida possono essere impugnate.
  • Dopo la correzione normativa (es. L.R. n.13/2017), i consorzi devono adeguare le procedure e le delibere per ancorare la contribuzione al requisito del beneficio, pena il mancato recupero delle somme in giudizio.
  • In contenziosi simili il contribuente privato deve eccepire la mancanza di beneficio, l'assenza di prova del perimetro e la mancata approvazione del piano di riparto; il Consorzio, per difendersi, deve produrre prove documentali formali e aggiornate (piani, trascrizioni, delibere e bilanci).

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