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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11291/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta, per gli anni 2010-2014, sulle somme erogate a titolo di pensione complementare INPS, assumendo che dovesse applicarsi il regime fiscale più favorevole previsto dal d.lgs. n. 252 del 2005. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo documentato l’importo richiesto e applicabile anche ai dipendenti pubblici il regime più favorevole. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005 e dell’art. 64, comma 2, L. n. 144 del 1999, sostenendo che la gestione complementare INPS era stata soppressa dal 1° ottobre 1999 e che i montanti maturati fino a tale data restavano assoggettati al regime tributario previgente, non a quello agevolato dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 23, comma 6, del medesimo decreto, contestando l’estensione del regime fiscale più favorevole ai dipendenti pubblici, in attesa del decreto delegato mai emanato, e richiamando il diverso assetto normativo applicabile al caso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il regime fiscale agevolato di cui all’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005 a una pensione integrativa maturata presso un fondo INPS soppresso dal 1° ottobre 1999, ossia a un rapporto riferibile a un "vecchio iscritto" a un "vecchio fondo". Ha affermato che, per i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 e, nel caso di specie, fino al 30 settembre 1999, trova applicazione il regime tributario previgente ex art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252 del 2005, non il nuovo sistema agevolato. Assorbito il secondo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di cassazione poste a carico della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    La Corte esclude la sua applicazione ai montanti di vecchi fondi previdenziali complementari già maturati prima della decorrenza del nuovo regime, in particolare per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi soppressi.

  • art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    Le disposizioni transitorie impongono che ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 continui ad applicarsi il regime tributario previgente; per i lavoratori assunti anteriormente al 29 aprile 1993 iscritti a forme complementari preesistenti si applica il regime vigente alla data del 31 dicembre 2006.

  • art. 64, comma 2, L. 17 maggio 1999, n. 144

    È richiamato per la soppressione, dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi presso gli enti del parastato, compresa la gestione speciale INPS.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato nel merito della lite come disposizione che ricomprende l’INPS tra le amministrazioni pubbliche, nel contesto della contestazione sull’applicabilità della disciplina fiscale ai dipendenti pubblici.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    La Corte ne prende atto solo per richiamare la declaratoria di incostituzionalità della disposizione nella parte in cui determinava una disparità di trattamento tra pensioni complementari del settore pubblico e privato.

  • art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 3-bis L. n. 53 del 1994

    È richiamato in tema di notificazione del ricorso via PEC, ritenuta tempestiva.

  • art. 6, commi 1 e 2, d.P.R. n. 68 del 2005

    Individuano i momenti di perfezionamento della notifica via PEC, per notificante e destinatario.

  • art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252 del 2005

    "ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data"

    La Corte lo assume come regola transitoria decisiva per i vecchi iscritti a vecchi fondi, escludendo il nuovo regime agevolato.

  • art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252 del 2005

    "relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti"

    Conferma la continuità del regime previgente per i montanti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005

    Il nuovo regime di tassazione agevolata è ritenuto non applicabile ratione temporis al caso concreto.

Massime di principio

  • In materia di previdenza complementare, il regime fiscale delle prestazioni va individuato anzitutto in base alla disciplina transitoria applicabile al momento di maturazione dei montanti, non in base al solo momento dell’erogazione della prestazione.
  • Per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi previdenziali complementari, compresi quelli soppressi per effetto della normativa di riordino, resta applicabile il regime tributario previgente ai montanti maturati entro la data prevista dalla norma transitoria.
  • Il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dal d.lgs. n. 252 del 2005 non può essere esteso in via retroattiva a montanti già maturati sotto il regime anteriore, salvo specifica previsione normativa.
  • Quando la questione è puramente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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