Ordinanza n. 967/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa concessione di ogni opportuna misura cautelare - del Progetto di trattamento ABA prot. n. -OMISSIS- con il quale l’ASL Salerno, in seguito al compimento del quattordicesimo anno di età della minore, ha ridotto il trattamento ABA precedentemente somministrato ed ha prescritto in favore della ricorrente la terapia ABA per 20 ore mensili ossia 5 ore settimanali, senza supervisione e parent training; - nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche di natura regolamentare e programmatorio, ove anche non conosciuto dagli odierni ricorrenti, ivi incluso per quanto occorre la Delibera ASL SA n. 483/2021, la Delibera Asl Salerno n. 594 del 10.07.2019, il PDTA regionale, la DGRC n. 131/21 e la DGRC 42/2024, in quanto lesivi dei diritti della minore; e per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS- alla presa in carico da parte del SSN per il tramite dell’ASL Salerno mediante l’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 20 ore settimanali almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training; nonché per la condanna dell’ASL Salerno all’erogazione, in via diretta o indiretta, in favore della minore dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 20 ore settimanali, almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di trattamento ABA che ha ridotto, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età della minore, il trattamento a 20 ore mensili, senza supervisione e parent training
Esito
La controversia
I genitori hanno impugnato il progetto di trattamento ABA predisposto dall’ASL Salerno e gli ulteriori atti presupposti, regolamentari e programmatori, chiedendo l’accertamento del diritto della minore alla presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale mediante erogazione diretta o indiretta di un intervento cognitivo-comportamentale ABA domiciliare e nei contesti di vita per almeno 20 ore settimanali, con supervisione periodica e parent training, nonché la condanna dell’ASL all’erogazione del trattamento. Nel corso del giudizio il Collegio aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio, previamente incaricando il consulente di tentare un accordo tra le parti sui contenuti del piano riabilitativo individuale. Il CTU ha riferito l’esito negativo dell’incontro conciliativo e, per motivi di salute, l’impossibilità di completare tempestivamente le operazioni peritali, chiedendo una proroga di trenta giorni per il loro avvio.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del CTU e ha concesso la proroga richiesta per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo adeguata la motivazione relativa all’esito negativo del tentativo di conciliazione e ai motivi di salute del consulente. Ha quindi fissato nuovi termini per il pagamento dell’anticipo sul compenso del CTU, la nomina dei consulenti tecnici di parte, la trasmissione dello schema della relazione, la presentazione delle osservazioni dei consulenti di parte e il deposito della relazione finale. Ha rinviato la discussione del merito all’udienza pubblica del 17 novembre 2026. L’ordinanza non decide le domande di annullamento, accertamento o condanna, né la fondatezza del diritto al trattamento ABA. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei genitori e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute e l’età della minore.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Impone, ricorrendone i presupposti, l’oscuramento dei dati identificativi e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e della protezione della riservatezza nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari e identificativi.
Massime di principio
- Quando il consulente tecnico d’ufficio rappresenta l’impossibilità di completare tempestivamente le operazioni peritali per motivi di salute e riferisce l’esito negativo del previo tentativo di conciliazione, il giudice amministrativo può concedere una proroga dei termini ritenendo sufficiente la motivazione addotta.
- La concessione della proroga delle operazioni peritali comporta la necessità di rideterminare i termini per l’anticipo sul compenso del CTU, la nomina dei consulenti tecnici di parte, lo scambio dello schema di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione finale, nonché di rinviare l’udienza di merito.
- Quando il provvedimento giudiziario contiene dati identificativi di minori o informazioni idonee a rivelarne lo stato di salute, la segreteria deve disporre l’oscuramento di tali dati in ogni ipotesi di diffusione, ricorrendone i presupposti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 297/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 210/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 211/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 212/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →