Sentenza n. 227/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 20 del 31.01.2024 emessa dal Tribunale di TEMPIO PAUSANIA in funzione di Giudice del Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il beneficio annuo di 500 euro mediante Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 20 del 31 gennaio 2024 del Tribunale di Tempio Pausania, pronunciata in funzione di giudice del lavoro. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio economico annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero a erogare la prestazione previa emissione e accredito della somma sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La pronuncia era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 19 agosto 2025. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 30 aprile 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito la prestazione, salvo il pagamento delle spese liquidate in favore del difensore nel giudizio presupposto. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando l'esistenza del giudicato, la rituale notificazione della sentenza, la mancata esecuzione da parte del Ministero e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione e potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 600 euro per le spese del giudizio, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione sull'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 1 l. n. 107/2015
È indicato quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione obbligata, sia rimasto ineseguito e sia decorso il termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone all'amministrazione una prestazione determinata, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine stabilito, anche quando il giudicato provenga dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo nell'organo o dirigente competente dell'amministrazione e prevedendo la facoltà di delega, nonché un termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di insufficienza delle disponibilità ordinarie, può utilizzare gli strumenti finanziari previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso autonomo.
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