Sentenza n. 636/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 4120/2024, pubblicata in data 24/09/2024 dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Lavoro, pronunciata all’esito del giudizio R.G. n. 9849/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4120/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Milano – Sezione Lavoro n. 4120/2024, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle la carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero e ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Il TAR ha verificato la produzione della copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, rilevando il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo incontestati sia l’an sia il quantum del credito e accertando la mancata esecuzione della sentenza civile. Ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il TAR ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo già satisfattiva la previsione del pagamento della maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione anche per l’eventuale ritardo ulteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire per l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato e nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Respinge la domanda di astreinte ex art. 114, comma 1, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta perché la sentenza ottemperanda, prevedendo interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione, è stata ritenuta già satisfattiva anche rispetto all’ulteriore ritardo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio oggetto della sentenza civile da eseguire, consistente nella carta elettronica del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
È richiamato quale criterio per riconoscere, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, la maggiore somma tra interessi e rivalutazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile di condanna della pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare l’esistenza e l’esecutività del giudicato; il ricorso è ammissibile nel rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce alcuna indicazione sull’esecuzione del titolo, l’an e il quantum della condanna possono essere ritenuti incontestati e il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento secondo le modalità stabilite dal giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- La penalità di mora può essere negata quando il titolo da eseguire preveda già il riconoscimento di interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione, poiché tale statuizione può essere ritenuta satisfattiva anche rispetto all’eventuale ritardo successivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 370/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 372/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →