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Ordinanza

Ordinanza n. 6414/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per il regolamento di competenza in relazione all'ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 7183 del 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza del TAR Lazio che ha dichiarato la competenza funzionale del Consiglio di Stato sul ricorso in ottemperanza relativo agli atti regionali di risoluzione del contratto e subentro nel lotto n. 5

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicatario e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia trae origine da una gara regionale, suddivisa in lotti, per servizi di vigilanza armata e guardiania. Il raggruppamento con mandataria Securitas Metronotte era risultato primo classificato per il lotto n. 5, mentre l’Istituto Turris era secondo. Dopo l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, disposto dal Consiglio di Stato per carenza, in capo al raggruppamento aggiudicatario, della licenza prefettizia richiesta dall’art. 134 TULPS sull’intero territorio del lotto, la Regione Lazio ha risolto la convenzione quadro e i contratti esecutivi e ha avviato la procedura di subentro mediante scorrimento della graduatoria, successivamente aggiudicando il lotto a Turris. Il raggruppamento Securitas ha impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, deducendo, da un lato, la violazione o elusione della sentenza del Consiglio di Stato e, dall’altro, in via subordinata, autonomi vizi di legittimità: carenza di interesse pubblico e di ponderazione degli interessi nella decisione di risolvere il contratto, nonché omessa partecipazione al procedimento di autotutela. Il TAR ha declinato integralmente la propria competenza in favore del Consiglio di Stato, ritenendo che il ricorso fosse volto principalmente a far dichiarare la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato. Turris ha proposto regolamento di competenza, sostenendo che soltanto il primo motivo rientrasse nella competenza funzionale del Consiglio di Stato quale giudice dell’ottemperanza, mentre i motivi subordinati, aventi natura impugnatoria per vizi propri degli atti, dovessero essere esaminati dal TAR Lazio quale giudice di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il regolamento di competenza e ha confermato la competenza funzionale inderogabile del medesimo Consiglio di Stato sull’intero ricorso in ottemperanza. Il giudizio di ottemperanza ha contenuto composito e può comprendere anche domande di cognizione collegate alla riedizione del potere amministrativo successiva al giudicato. Quando il giudicato deriva da una sentenza del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del TAR, il Consiglio di Stato è il giudice funzionalmente competente ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a. La competenza del giudice dell’ottemperanza non è limitata alla sola censura di violazione o elusione del giudicato: essa consente una trattazione unitaria delle doglianze relative agli atti adottati in esecuzione o in conseguenza del giudicato, anche se formulate in via subordinata e con natura impugnatoria. Spetta poi al giudice dell’ottemperanza qualificare le domande e distinguere quelle propriamente esecutive da quelle relative a un’autonoma prosecuzione dell’azione amministrativa. Se accerta la nullità per violazione o elusione del giudicato, la domanda impugnatoria subordinata diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; se invece respinge la domanda di nullità, deve disporre la conversione dell’azione e la riassunzione davanti al giudice competente per la cognizione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.a.

    Disciplina il regolamento di competenza; il Consiglio di Stato lo ha deciso confermando la competenza funzionale del giudice dell’ottemperanza.

  • art. 16 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per regolamento di competenza proposto dall’impresa seconda classificata.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Attribuisce rilievo alla nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, materia riservata al giudice dell’ottemperanza.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato in relazione alle domande di annullamento per vizi propri degli atti amministrativi.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    Concorre a delineare il contenuto cognitorio dell’azione di ottemperanza e l’accertamento della nullità per violazione o elusione del giudicato.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente la conversione dell’azione e la riassunzione davanti al giudice competente quando la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato è respinta.

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    Individua i casi di ottemperanza relativi all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e fonda, insieme all’art. 113, la competenza del Consiglio di Stato.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta

    Il ricorso in ottemperanza deve essere proposto davanti al giudice che ha emesso la decisione; pertanto, quando il giudicato deriva da una sentenza di riforma del Consiglio di Stato, è competente funzionalmente il Consiglio di Stato.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Conferma i poteri del giudice dell’ottemperanza in relazione all’accertamento della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 134 TULPS

    La precedente sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto requisito di partecipazione il possesso della licenza professionale valida sull’intero territorio interessato dal servizio.

  • art. 110, comma 2, d.lgs. 50/2016

    Richiamato dalla Regione quale base per l’aggiudicazione mediante subentro al concorrente successivo in graduatoria.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ha natura composita e può comprendere, oltre alle attività meramente esecutive, anche domande di cognizione relative agli atti adottati dall’amministrazione nella riedizione del potere conseguente a un giudicato.
  • La competenza funzionale sul ricorso in ottemperanza spetta al giudice che ha emesso la decisione da eseguire; quando il giudicato deriva da una sentenza del Consiglio di Stato che ha riformato la pronuncia di primo grado, la competenza appartiene al Consiglio di Stato.
  • Le doglianze relative a vizi propri degli atti adottati in conseguenza del giudicato possono essere trattate dal giudice dell’ottemperanza, anche se formulate in via subordinata rispetto alla domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, al fine di assicurare l’unitarietà della tutela.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve qualificare sostanzialmente le domande proposte: se dichiara la nullità dell’atto per violazione o elusione del giudicato, la domanda impugnatoria subordinata diviene improcedibile; se respinge la domanda di nullità, deve convertire l’azione e disporre la riassunzione davanti al giudice competente per la cognizione.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoRiparto di giurisdizione

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