Cassazione Penale, Sentenza n. 122/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del 29/06/2022 che, accogliendo l'opposizione di Emilio Baldini all'atto del PM del 09/12/2021 (rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio), aveva disposto il dissequestro e la restituzione della melassa di tabacco e di altro materiale sequestrato. Il Procuratore sostiene che il dissequestro sarebbe illegittimo perché la melassa costituirebbe "tabacco lavorato" soggetto ad accisa e rientrante nella categoria degli "altri tabacchi di fumo" di cui all'art. 39-bis, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.504/1995 e nella tabella e) come "altri tabacchi lavorati".
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto carente il requisito della specificità estrinseca del ricorso, perché esso non si confronta con la motivazione centrale dell'ordinanza di dissequestro, che si fondava sulla sopravvenuta insussistenza delle esigenze probatorie (chiusura indagini, esercizio dell'azione penale, fissazione dell'udienza preliminare). Il ricorso si limitava alla contestazione del fumus del reato senza affrontare le ragioni poste dal GIP. Inoltre non risulta che il PM abbia chiesto il sequestro preventivo ai fini del mantenimento del sequestro ai sensi dell'art. 262, comma 3, c.p.p.; tale omissione è stata considerata rilevante per la decisione. P.Q.M.: dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. n.504 del 1995, art. 39-bis comma 1 lett. c
Il Procuratore ha sostenuto che la melassa rientrerebbe nella categoria degli "altri tabacchi di fumo" soggetti ad accisa; la Corte, per inammissibilità del ricorso, non ha però pronunciato un giudizio di merito sulla effettiva qualificazione del bene.
tabella e) "altri tabacchi lavorati" (d.lgs. n.504/1995)
Sul piano sostanziale è stata invocata l'appartenenza della melassa alla categoria dei tabacchi lavorati; anche questa questione non è stata esaminata dalla Corte per l'inammissibilità del ricorso.
codice di procedura penale, art. 262 comma 3
La Corte ha richiamato che, per mantenere un sequestro una volta venute meno le esigenze probatorie, il PM dovrebbe valutare la richiesta del sequestro preventivo ai fini del mantenimento del vincolo; l'assenza di una tale richiesta è stata rilevata come elemento sfavorevole al ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve rispettare il requisito della specificità estrinseca: occorre confrontarsi direttamente e specificamente con le ragioni addotte dal giudice d'appello o dal GIP nell'ordinanza impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Se il dissequestro è motivato dalla sopravvenuta insussistenza delle esigenze probatorie (es. chiusura indagini, esercizio dell'azione penale, fissazione dell'udienza preliminare), il PM che intende mantenere il vincolo sui beni deve valutare tempestivamente l'adozione di strumenti alternativi (per esempio la richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 262, comma 3, c.p.p.).
- La contestazione della qualificazione del bene (es. se una sostanza costituisce o meno "tabacco lavorato" soggetto ad accisa) richiede un'articolazione di argomentazioni di fatto e di diritto e, se necessario, elementi probatori o quesiti peritali: non basta una generica affermazione del "fumus".
- Non è sufficiente nel ricorso limitarsi a riaffermare la sussistenza del fumus del reato: bisogna impugnare le specifiche motivazioni del provvedimento impugnato e spiegare perché siano viziati in fatto o in diritto.
- In situazioni analoghe è prudente per l'ufficio requirente prevedere e documentare tempestivamente le iniziative procedurali necessarie per la conservazione dei beni (sequestro preventivo, misure cautelari alternative), onde evitare la perdita del vincolo per ragioni procedurali.
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