Ordinanza n. 607/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’ordinanza n. 144 del 03.12.2025, prot. n. 28395 del 15.12.2025, notificata in data 15.12.2025 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistica – Ecologia del Comune ha ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate in Lusciano alla Via Genovesi n. 11, sul lotto distinto in catasto al foglio 1, p.lla 1137; b) di ogni altro ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale e, quindi, anche: c) del verbale di sopralluogo prot. n. 22237 del 8.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e verbale di sopralluogo presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatarie ordine demolizione)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione di opere abusive realizzate su un immobile, chiedendone anche la sospensione cautelare. La censura ritenuta prima facie fondata riguarda la violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001: in ragione delle disposizioni testamentarie relative all'immobile, le ricorrenti non sarebbero proprietarie del bene e l'ordinanza non le avrebbe individuate quali responsabili dell'abuso. Ne deriverebbe l'assenza, allo stato degli atti, dell'obbligo gravante su di esse di eseguire l'ordine di ripristino.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, in via prima facie, il fumus boni iuris della censura relativa alla violazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, rilevando che le ricorrenti non risultano proprietarie dell'immobile abusivo in base alle disposizioni testamentarie e non sono state individuate nell'atto impugnato come responsabili dell'abuso. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
In sede cautelare, l'obbligo di eseguire l'ordine di ripristino non può essere posto a carico di soggetti che, secondo gli atti richiamati, non sono proprietari del bene e non risultano individuati come responsabili dell'abuso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha provveduto sospendendo l'ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- Ai fini dell'ordine di demolizione, l'obbligo di esecuzione del ripristino non può essere imputato a soggetti che non risultino proprietari dell'immobile abusivo né siano individuati nell'atto come responsabili dell'abuso.
- La mancanza di una riferibilità soggettiva dell'abuso e dell'obbligo ripristinatorio al destinatario dell'ordinanza integra, in sede cautelare, un profilo idoneo a fondare il fumus boni iuris della domanda di sospensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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