Sentenza del 01/07/2016 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Cremona
RISCOSSIONE - Notifica cartella di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento non fosse stata ritualmente notificata perché inviata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intervento di un ufficiale notificatore o di altro soggetto abilitato.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notifica è stata ritenuta valida, poiché l'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 602/1973 prevede una modalità di notificazione integralmente affidata al concessionario e al servizio postale. Pertanto, l'invio diretto della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento è sufficiente a perfezionare la notifica, purché siano rispettate le regole proprie della raccomandata e risulti la regolare consegna.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, del d.P.R. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione consente al concessionario di notificare direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento di un ufficiale notificatore. La procedura è considerata ritualmente eseguita quando l'invio e la consegna risultano conformi alle regole applicabili.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata di notifica redatta da un ufficiale notificatore.
- La contestazione basata esclusivamente sull'assenza di un messo notificatore o di una relata autonoma non è, di regola, sufficiente a invalidare la notifica.
- Occorre distinguere tra l'ammissibilità della modalità di notifica, prevista dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973, e la prova concreta della consegna: eventuali irregolarità dell'indirizzo, della ricezione o dell'avviso di ricevimento possono costituire questioni diverse.
- In una controversia analoga è quindi necessario verificare soprattutto la documentazione postale, l'indirizzo utilizzato, la riferibilità della consegna al destinatario e il rispetto dei termini di notifica.
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