Sentenza del 19/04/2017 n. 9792 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sostenendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, oltre a un vizio di motivazione. Contestavano l'accertamento fondato sullo studio di settore, relativo all'anno 2002, con cui erano stati rettificati i ricavi dichiarati di Euro 36.931,00 ai fini IRAP, IVA e IRPEF. Secondo i ricorrenti, l'Ufficio non aveva adeguatamente considerato le circostanze che giustificavano lo scostamento: l'età avanzata del titolare e del coniuge, la produzione limitata a campionature di abbigliamento, la vetustà e il mancato utilizzo di diversi macchinari e la riduzione dei consumi energetici. Sostenevano inoltre che lo studio di settore costituisse una presunzione semplice di natura statistica e che il mero scostamento dai parametri non fosse sufficiente a motivare l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, e ha confermato la legittimità dell'accertamento e della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La Corte ha chiarito che gli studi di settore possono fondare un accertamento analitico-induttivo solo se applicati mediante un effettivo contraddittorio con il contribuente e se l'Ufficio valuta concretamente le circostanze specifiche dell'attività. Nel caso esaminato, l'Agenzia aveva considerato le osservazioni del contribuente, applicato uno studio più adeguato, ridotto il valore dei beni strumentali e tenuto conto del minore consumo di energia derivante dal mancato utilizzo di alcuni macchinari. La quantificazione finale dello scostamento è stata quindi ritenuta adeguatamente motivata e idonea a costituire presunzione grave, precisa e concordante. Le ulteriori contestazioni dei ricorrenti sono state considerate censure di merito non riesaminabili in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di Euro 3.000,00 per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi disponibili, inclusi i risultati degli studi di settore, evidenziano ricavi o redditi superiori a quelli dichiarati. L'accertamento deve essere concretamente riferito alla situazione del singolo contribuente.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
Prevede la rilevanza degli studi di settore e dei parametri quali strumenti per individuare ricavi, compensi e corrispettivi presumibili, senza attribuire automaticamente valore decisivo al solo scostamento statistico.
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni semplici possono fondare la decisione quando sono gravi, precise e concordanti. I dati degli studi di settore devono essere adeguati alla concreta realtà economica del contribuente affinché possano assumere tale consistenza probatoria.
Massime di principio
- Il semplice scostamento dai risultati dello studio di settore non è, da solo, sufficiente a rendere legittimo l'accertamento: è necessario un contraddittorio effettivo e una motivazione riferita alla situazione concreta dell'impresa.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare le giustificazioni fornite dal contribuente e, se del caso, correggere lo standard applicato o la quantificazione dei ricavi presunti.
- Il contribuente deve allegare e provare, con ogni mezzo idoneo, le circostanze specifiche che rendono la propria attività diversa dal modello ordinario dello studio di settore, come ridotta capacità produttiva, macchinari inutilizzati, clientela o produzione particolari e calo dei consumi.
- Quando l'Ufficio dimostra di avere svolto il contraddittorio e di avere adattato il risultato statistico alla realtà aziendale, lo studio di settore può costituire una presunzione grave, precisa e concordante.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto o delle prove già esaminate dai giudici di merito, salvo specifici vizi di diritto o motivazione nei limiti consentiti.
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