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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10611/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per evasione dagli arresti domiciliari; il ricorrente, monitorato con braccialetto elettronico, era rientrato spontaneamente in casa dopo circa mezz'ora fuoriuscito e la difesa ha sostenuto che tale rientro, reso conoscibile in tempo reale dall'apparato elettronico, dovrebbe integrare la speciale attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., equiparando di fatto il rientro alla presentazione ad autorità o alla costituzione in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio che l'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen. si applica anche per l'evasione dagli arresti domiciliari ma solo quando l'imputato si presenti presso un istituto carcerario ovvero si consegni ad un'autorità obbligata a tradurlo in carcere. Ha ritenuto che il semplice rientro nell'abitazione, anche se segnalato dal braccialetto elettronico, non equivalga alla presentazione formale ad autorità e non possa automaticamente giustificare la diminuzione di pena. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    La speciale attenuante prevista si applica anche per l'evasione dagli arresti domiciliari ma richiede la presentazione presso un istituto carcerario o la consegna ad un'autorità obbligata a tradurlo in carcere; il mero rientro domiciliare, anche se rilevato telematicamente, non è di per sé sufficiente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposizione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 11343 del 12/11/1993 (Regazzoni)

    sent. n. 11343 del 12/11/1993 Regazzoni, Rv. 195240

    Ha affermato la possibilità di applicare la diminuzione anche agli arresti domiciliari e ha parificato la costituzione in carcere alla presentazione spontanea ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurre il soggetto in carcere, sulla base della ratio di riconoscere il ravvedimento e sollevare le autorità dall'obbligo di ricerca.

  • Corte Costituzionale

    Ha avallato la linea interpretativa che estende l'attenuante anche agli arresti domiciliari, confermando la legittimità costituzionale della parificazione della presentazione ad autorità alla costituzione in carcere.

  • Giurisprudenza di legittimità successiva

    es. Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020 Monticciolo; Sez. 6, n. 28112 del 05/07/2012 Pagnano; Sez. 6, n. 42751 del 24/09/2014 Riccio

    Costante orientamento che conferma la necessità di una forma di 'presentazione' ufficiale (carcere o autorità con obbligo di traduzione) per riconoscere l'attenuante; la giurisprudenza specifica che la finalità è di attestare il ravvedimento e di sollevare l'organo pubblico dall'obbligo di ricerca.

Massime di principio

  • L'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. può valere anche per l'evasione dagli arresti domiciliari, ma richiede una presentazione formale presso un istituto carcerario o la consegna a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere; il semplice rientro domiciliare non è sufficiente.
  • La funzione dell'attenuante è dimostrare un ravvedimento post delictum e alleggerire l'onere investigativo delle autorità: pertanto è determinante la natura e la formalità dell'atto di costituzione, non il mezzo (es. monitoraggio telematico) che ha rilevato il movimento.
  • La presenza di dispositivi di controllo (braccialetto elettronico) può essere considerata nella valutazione complessiva del comportamento dell'imputato, ma non sostituisce la formalità richiesta dalla norma per ottenere la diminuzione prevista dal comma quarto dell'art. 385.
  • Per ottenere il beneficio attenuante in casi analoghi è consigliabile che l'interessato si rechi espressamente in un istituto di pena o si consegni presso una stazione di polizia/prefettura chiedendo esplicitamente di essere tradotto in carcere, facendo verbalizzare l'avvenuta consegna.
  • Se non è possibile la presentazione formale, è utile comunque documentare tempestivamente la volontà di costituirsi (richieste formali alle autorità, comunicazioni documentate), ma la loro efficacia ai fini dell'attenuante dipenderà dalla valutazione dell'ufficialità e della capacità di sollevare le autorità dall'obbligo di ricerca.
  • In sede difensiva si può comunque contestare la valutazione del giudice sulla specifica condotta e sulle modalità di rientro, ma la giurisprudenza di legittimità è solida nel richiedere la forma della 'presentazione' o consegna ad autorità obbligata.

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