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Circolare

Circolare INAIL n. 48 del 08 agosto 1985

Convenzione tra l INAIL e l INPS per coordinare l erogazione dell indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e da malattia professionale e della indennità di malattia.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INAIL e INPS per garantire continuità nelle prestazioni economiche quando vi siano dubbi sulla competenza assicurativa tra infortunio/malattia professionale e malattia comune. Vengono confermati il criterio dell’erogazione provvisoria da parte dell’Istituto interpellato per primo, le modalità di segnalazione reciproca, i tempi di risposta, la disciplina per i titolari di rendita INAIL, la composizione dei Collegi per la definizione delle controversie e le regole di regolazione finanziaria tra gli Istituti. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative e contabili dettagliate, con nuova modulistica e indicazioni su registrazioni, rimborsi e spese per consulenze mediche.

Convenzione INAIL-INPS per coordinare l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta e dell'indennità di malattia

Convenzione INAIL-INPS per il coordinamento delle prestazioni economiche in caso di dubbi sulla competenza assicurativa

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INAIL e INPS per assicurare la continuità dell’erogazione delle prestazioni economiche quando non sia immediatamente chiaro se il caso rientri nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oppure nell’assicurazione malattia. Il testo, emanato a seguito della circolare congiunta n. 11 del 6 febbraio 1981, fornisce istruzioni applicative e contabili per le strutture periferiche dei due Istituti.

Finalità e principio generale

La convenzione, stipulata il 23 gennaio 1984 in base alle delibere dei Consigli di amministrazione INAIL e INPS, ha lo scopo di garantire l’immediatezza e la continuità delle prestazioni di legge a favore dei lavoratori assicurati nei casi in cui emergano dubbi fondati sulla competenza assicurativa.

Il principio di base confermato dalla circolare è che, in via provvisoria, la prestazione viene erogata dall’Istituto presso il quale il lavoratore si è rivolto per primo, sempre che esistano incertezze sulla competenza. Tale regola opera sia in caso di denuncia di infortunio o malattia professionale, sia in caso di certificazione di malattia comune che faccia sospettare un’origine professionale dell’evento morboso.

Casi in cui il principio non si applica

Il meccanismo dell’erogazione provvisoria non opera quando:

  • la competenza dell’Istituto che riceve per primo la denuncia è palesemente esclusa dalla documentazione prodotta e non occorrono ulteriori accertamenti;
  • risultano carenti i requisiti assicurativi soggettivi per l’ammissione alla tutela.

In tali ipotesi l’Istituto ricevente non eroga prestazioni economiche e trasmette all’altro Ente la documentazione e la segnalazione, affinché sia quest’ultimo a valutare la propria eventuale competenza.

Trattazione dei casi da parte di INAIL

Quando l’unità periferica INAIL riceve una denuncia di infortunio o malattia professionale e ritiene dubbia la propria competenza, deve innanzitutto erogare in via provvisoria la prestazione economica:

  • nei limiti dell’indennità di malattia, secondo le modalità applicate dall’INPS;
  • ovvero, se il lavoratore è titolare di rendita INAIL, nella misura della sola integrazione della rendita.

La circolare precisa che, per alcune categorie e per eventuali dubbi applicativi, occorre assumere informazioni dirette presso la locale struttura INPS.

Categorie escluse dall’acconto

Sono indicate le categorie per le quali non deve essere erogato alcun acconto finché non sia certa la competenza INAIL:

  • apprendisti, qualunque sia il settore;
  • addetti ai servizi domestici;
  • portieri;
  • viaggiatori e piazzisti;
  • impiegati dipendenti da proprietari di stabili;
  • dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
  • impiegati dell’industria;
  • iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • addetti ai cantieri scuola di lavoro e di rimboschimento;
  • disoccupati ammalatisi oltre 60 giorni dalla cessazione dell’attività a tempo indeterminato;
  • disoccupati ammalatisi dopo la cessazione del rapporto a tempo determinato, per il periodo successivo alla cessazione;
  • sospesi dal lavoro, se l’evento morboso inizia oltre 60 giorni dalla sospensione.

Misura dell’indennità di malattia

L’indennità giornaliera è corrisposta:

  • nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera;
  • elevata al 66,66% dal 21° giorno di malattia;
  • nei casi di malattia insorta durante sospensione dal lavoro o disoccupazione entro 60 giorni, nella misura dei 2/3 della misura normale;
  • durante il ricovero, per gli assicurati senza familiari a carico, nella misura dei 2/5 del dovuto.

La retribuzione di riferimento è quella soggetta a contributo percepita nel periodo mensile o quadrisettimanale precedente l’inizio della malattia, maggiorata del rateo delle mensilità aggiuntive. Il calcolo avviene dividendo per 30 per gli impiegati e per il numero dei giorni lavorati o retribuiti per gli operai; per questi ultimi il rateo delle mensilità aggiuntive è sempre diviso per 25.

Periodo massimo indennizzabile

L’indennità è riconosciuta:

  • dal 4° giorno di malattia;
  • fino a un massimo di 180 giorni nell’arco dell’anno solare;
  • per i giorni lavorativi per gli operai;
  • per tutti i giorni di malattia per impiegati del commercio e assimilati, con esclusione delle festività cadenti di domenica.

Per i casi che iniziano in un anno solare e proseguono senza interruzione nell’anno successivo, i 180 giorni massimi sono imputati a ciascun anno solare. Al 1° gennaio il conteggio riparte, ma il calcolo dell’indennità tiene conto della continuità dello stato morboso, considerando senza interruzione le giornate di carenza e il passaggio al 21° giorno.

Segnalazione all’INPS

L’unità periferica INAIL deve segnalare tempestivamente il caso all’INPS allegando fotocopia della documentazione acquisita e utilizzando la modulistica predisposta. Copia della segnalazione va inviata al lavoratore e, se l’indennità è anticipata dal datore di lavoro o si applica la procedura dell’art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965, anche al datore di lavoro, senza indicazione della diagnosi.

La circolare indica inoltre le categorie di lavoratori che percepiscono l’indennità direttamente dall’INPS:

  • lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionali;
  • lavoratori disoccupati o sospesi che non usufruiscono della cassa integrazione;
  • lavoratori agricoli dipendenti, compartecipanti e piccoli coloni;
  • lavoratori dello spettacolo saltuari con contratto a termine o a prestazione, o disoccupati;
  • lavoratori a tempo determinato con meno di 30 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi.

Trattazione dei casi da parte di INPS

Quando la Sede INPS riceve la certificazione di malattia e ritiene possibile la competenza INAIL, deve comunque assumere provvisoriamente a proprio carico l’indennità di malattia anticipata dal datore di lavoro oppure procedere al pagamento diretto nei casi previsti dalla normativa. Il provvedimento va limitato al periodo indicato nella prognosi e nel rispetto del massimo consentito.

L’INPS deve poi segnalare tempestivamente il caso all’INAIL, allegando la documentazione acquisita e utilizzando il questionario e la nota di segnalazione predisposti.

La circolare precisa che devono essere comunque eseguiti i normali controlli sanitari e che l’esito di tali controlli va comunicato all’INAIL, insieme alle conseguenze sul piano dell’erogazione della malattia.

Titolari di rendita INAIL e integrazione della rendita

Per i casi di riacutizzazione di postumi in presenza di rendita INAIL, la prestazione economica è limitata alla sola integrazione della rendita. La struttura periferica INAIL comunica con urgenza all’INPS e, se del caso, al datore di lavoro, l’importo giornaliero dell’integrazione e le eventuali variazioni intervenute durante l’evento.

La circolare chiarisce inoltre che, se la rendita INAIL è stata definita in modo definitivo per decorso dei termini di legge dalla costituzione, le prestazioni di malattia spettano comunque a carico INPS, anche se la malattia è riconducibile ai postumi che hanno dato origine alla rendita. In tale ipotesi non è necessario attivare la procedura convenzionale.

Definizione della competenza e rimborso delle differenze

Una volta definita la competenza, l’Istituto che assume il caso deve regolare i rapporti economici con l’altro Ente. Se il caso viene attribuito all’INPS, la Sede INPS comunica tempestivamente al datore di lavoro, se questi ha anticipato l’indennità, l’importo della differenza da corrispondere al lavoratore, utilizzando il modulo previsto; tale comunicazione non è necessaria nei casi di pagamento diretto.

Analogamente, se il caso viene attribuito all’INAIL, la Sede INPS o il datore di lavoro ricevono le indicazioni relative alla misura dell’integrazione di rendita e alle eventuali variazioni.

Collegio locale e Collegio centrale

Per le controversie che non possono essere risolte in via amministrativa la convenzione prevede due livelli di decisione:

  • un Collegio locale, competente per i casi non definiti d’ufficio, da riunirsi su richiesta di una delle parti;
  • un Collegio centrale, che decide sulle questioni non risolte in sede locale e, nei casi di ulteriore disaccordo, si integra con un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede.

La circolare precisa che per unità competente alla trattazione del caso deve intendersi quella nel cui ambito territoriale risiede l’assicurato, con coordinamento con la sede contributiva quando le due strutture non coincidono. I Collegi non possono esaminare casi pendenti in contenzioso amministrativo o giudiziario fino alla definizione definitiva.

Modulistica introdotta e modulistica soppressa

Per l’attuazione della convenzione vengono istituiti nuovi moduli fac-simile:

  • mod. 330-I: nota di segnalazione;
  • mod. 331-I: questionario;
  • mod. 332-I: nota di richiesta di rimborso;
  • mod. 333-I: comunicazione integrazione rendita INAIL.

Sono abrogati i moduli precedenti I.M. 1, I.M. 2, I.M. 3, I.M. 4, I.M. 5 e I.M. 5bis. Le unità operative devono segnalare il fabbisogno dei moduli direttamente alla Tipografia di Milano e tenere il registro dei casi segnalati.

Istruzioni operative INAIL

Per INAIL la nota di segnalazione è inviata in sei copie, con destinazioni differenziate a datore di lavoro, INPS, lavoratore e atti interni. Il questionario mod. 331-I viene compilato e unito alle copie da trasmettere all’INPS, mentre la documentazione sanitaria e medico-amministrativa deve accompagnare la segnalazione.

Se l’INPS accoglie il caso, l’unità periferica INAIL compila la richiesta di rimborso mod. 332-I in tre copie. Se l’INPS rigetta il caso, la sede INAIL prosegue nella trattazione se le motivazioni sono ritenute sufficienti; altrimenti si chiede il deferimento al Collegio provinciale e, se necessario, al Collegio centrale, con trasmissione degli atti completi alla Direzione generale.

Istruzioni operative INPS

Per INPS la nota di segnalazione all’INAIL è composta da cinque copie: due all’INAIL, una al datore di lavoro se anticipa le indennità, una al lavoratore e una per la pratica. Alla nota va allegato il questionario e la documentazione sanitaria.

Se l’INAIL accoglie il caso, INPS avvia la procedura di rimborso delle somme anticipate e informa il lavoratore e il datore di lavoro con il modulo di comunicazione previsto. Se l’INAIL non accoglie il caso, INPS può proseguire in autonomia se le motivazioni sono sufficienti oppure richiedere il ricorso al Collegio provinciale e, se necessario, al Collegio centrale.

Istruzioni contabili

Le indennità anticipate per conto dell’INPS da parte di INAIL devono essere contabilizzate con operazioni in fase contestuale di impegno e pagamento, alla gestione 1.1.0, codice di partita 9950, capitolo 814, sottoconto 01. Contestualmente va aperto l’accertamento al sottoconto di entrata 214.01 per il rimborso delle prestazioni erogate per conto di amministrazioni diverse.

Per INPS, le indennità provvisoriamente erogate vanno imputate ai conti IMR 30/..; i rimborsi dovuti all’INAIL per prestazioni anticipate da quest’ultimo e facenti carico all’INPS vengono registrati negli stessi conti, mentre i recuperi relativi a prestazioni di competenza INAIL liquidate provvisoriamente da INPS sono imputati ai conti IMR 24/3.. .

Le spese per le consulenze mediche dei servizi UU.SS.LL. sono imputate al capitolo 10430; gli impegni relativi agli oneri devono essere contabilizzati a debito del conto GPA 31/28 in contropartita del GPA 16/28, mentre i rimborsi dall’INAIL per la quota di sua competenza sono imputati al conto GPA 24/48. Le istruzioni contabili si applicano anche ai casi verificatisi dal 1° gennaio 1980.

Decorrenza della convenzione e casi pregressi

La convenzione decorre dal 1° gennaio 1983 ed è prevista per un anno, con rinnovo tacito salvo disdetta o proposta di modifica da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1982, le modalità di rimborso vanno concordate dalle Direzioni generali dei due Istituti, con criteri possibilmente uniformi a quelli della convenzione.

La circolare richiama infine la necessità di massima collaborazione tra le strutture periferiche INAIL e INPS, soprattutto per lo scambio di informazioni sui controlli sanitari, e segnala che eventuali problemi applicativi dovranno essere portati all’attenzione delle rispettive Direzioni generali per le eventuali modifiche e integrazioni della disciplina convenzionale.

Punti principali

Principio dell’erogazione provvisoria

Quando sussistono dubbi sulla competenza assicurativa, la prestazione economica viene erogata in via provvisoria dall’Istituto cui il lavoratore si è rivolto per primo. Il principio non si applica se la competenza dell’Istituto ricevente è palesemente esclusa dalla documentazione prodotta o se mancano i requisiti assicurativi soggettivi; in tali casi l’Istituto declina o trasmette la denuncia all’altro Ente senza erogare prestazioni, salvo i casi previsti dalla convenzione.

Procedure INAIL quando la competenza è dubbia

L’unità periferica INAIL, ricevuta la denuncia di infortunio o malattia professionale, deve corrispondere provvisoriamente l’indennità nei limiti dell’indennità di malattia INPS oppure, per i titolari di rendita, la sola integrazione della rendita. Deve inoltre segnalare tempestivamente il caso all’INPS con la documentazione acquisita, usando la modulistica prevista, e inviare copia della segnalazione al lavoratore e al datore di lavoro, omettendo la diagnosi nella copia destinata al datore di lavoro.

Categorie escluse e criteri di calcolo dell’indennità di malattia

La circolare elenca le categorie per le quali non va erogato acconto finché non vi sia certezza sulla competenza INAIL, tra cui apprendisti, addetti ai servizi domestici, portieri, viaggiatori e piazzisti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, pescatori della piccola pesca, disoccupati oltre 60 giorni dalla cessazione e sospesi oltre 60 giorni dalla sospensione. L’indennità di malattia è indicata nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera, elevata al 66,66% dal 21° giorno; per sospensione o disoccupazione entro 60 giorni è pari ai 2/3 della misura normale, e durante il ricovero spetta nella misura dei 2/5 per gli assicurati senza familiari a carico.

Durata massima e casi "a cavaliere"

L’indennità è dovuta dal 4° giorno di malattia fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare, con regole diverse per i lavoratori a tempo determinato. Per le malattie che proseguono senza interruzione da un anno solare al successivo, i 180 giorni si imputano a ciascun anno solare: al 1° gennaio il conteggio riparte, ma il calcolo dell’indennità tiene conto della continuità dello stato morboso.

Procedure INPS quando la competenza è dubbia

Se la Sede INPS riceve una certificazione di malattia e ravvisa elementi che facciano presumere infortunio o malattia professionale, deve assumere provvisoriamente a proprio carico l’indennità di malattia anticipata dal datore di lavoro o erogarla direttamente, nei limiti della prognosi e del massimo indennizzabile, e segnalare il caso all’INAIL allegando la documentazione. Anche l’INPS deve curare i controlli sanitari e comunicarne l’esito all’INAIL.

Titolari di rendita INAIL

Per i casi di riacutizzazione di postumi con rendita INAIL non definitiva, la prestazione economica è limitata alla sola integrazione della rendita. Se la rendita è già definitiva per decorso dei termini di legge, spettano le prestazioni di malattia a carico INPS anche se la patologia è riconducibile ai postumi già indennizzati; in questo caso non si attiva la procedura convenzionale.

Definizione delle controversie

Le controversie non risolte d’ufficio sono esaminate da Collegi locali, competenti per il territorio di residenza dell’assicurato, e poi, se necessario, da un Collegio centrale presso le Direzioni generali. I Collegi non possono esaminare pratiche per le quali sia pendente contenzioso amministrativo o giudiziario fino alla decisione definitiva.

Regolazione finanziaria e rimborsi

Una volta definita la competenza assicurativa, l’Istituto competente rimborsa all’altro le prestazioni anticipate, con apposita modulistica. Gli importi anticipati per conto INPS sono contabilizzati da INAIL sul capitolo 814, mentre i rimborsi a favore di INAIL sono gestiti da INPS sui conti di rilevazione previsti per gli IMR. Gli oneri per eventuali consulenze mediche dei servizi UU.SS.LL. sono ripartiti al 50% tra i due Istituti.

Modulistica e istruzioni operative

La circolare istituisce nuovi moduli fac-simile: nota di segnalazione mod. 330-I, questionario mod. 331-I, richiesta di rimborso mod. 332-I, comunicazione integrazione rendita mod. 333-I. Sono aboliti i precedenti moduli I.M. 1, I.M. 2, I.M. 3, I.M. 4, I.M. 5 e I.M. 5bis. Le Sedi devono stampare localmente la modulistica, seguire i flussi di copia indicati e rispettare i termini di restituzione, in particolare i 60 giorni per la risposta sulla competenza.

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