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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2059 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava accertamenti fiscali relativi al 1998, fondati su costi ritenuti indeducibili, fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Morra S.r.l., cessioni non fatturate e operazioni finanziarie con la Mavial S.r.l. L'Agenzia aveva contestato alla società maggiori imponibili ai fini IVA, IRPEG e IRAP e aveva imputato ai soci maggiori redditi di partecipazione ai fini IRPEF. La CTR della Campania aveva accolto l'appello dell'Ufficio richiamando genericamente decisioni relative ad altre società e periodi d'imposta. La CTR della Puglia aveva invece annullato l'accertamento nei confronti del socio C.M., ritenendo vincolante una sentenza di primo grado favorevole alla società, sebbene non definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha accolti. Ha censurato la CTR Campania perché aveva motivato per relationem mediante il semplice richiamo a sentenze relative ad altri soggetti e periodi, senza esporne adeguatamente il contenuto né svolgere una valutazione autonoma e specifica. Ha inoltre censurato la CTR Puglia per avere attribuito efficacia vincolante a una sentenza non passata in giudicato relativa alla società, estendendone automaticamente gli effetti al socio. La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra l'accertamento della società e quello dei soci, ma ha stabilito che, in attesa della definizione della causa principale, il giudizio relativo al socio avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio a diversa composizione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato esterno può produrre effetti vincolanti in un altro processo solo quando la decisione sia definitiva e riguardi il medesimo rapporto o un presupposto giuridico comune. Non è possibile attribuire automaticamente tale efficacia a una sentenza non definitiva o relativa a soggetti e controversie differenti.

  • Art. 2697 c.c.

    La norma disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto assorbiti i motivi relativi alla prova dei maggiori redditi e delle operazioni contestate, disponendo un nuovo esame da parte del giudice di rinvio.

  • Art. 2729 c.c.

    Riguarda le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. Anche l'utilizzo di elementi presuntivi richiede una motivazione specifica e logicamente verificabile.

  • Art. 295 c.p.c.

    Impone la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa, pendente davanti a un giudice diverso, il cui accertamento costituisce presupposto indispensabile e potrebbe determinare un conflitto di giudicati. La disposizione si applica anche al processo tributario.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La sua eventuale violazione era stata dedotta dall'Agenzia, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento delle censure principali.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36, 61 e 62

    Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, i requisiti della sentenza tributaria e il giudizio d'appello e di cassazione. La decisione sottolinea la necessità di una motivazione autonoma, completa e comprensibile anche nel processo tributario.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi, anche mediante elementi presuntivi. Nel caso concreto, la questione sostanziale relativa alla fondatezza dell'accertamento è stata rimessa al giudice di rinvio.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    Consente di censurare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo o una motivazione viziata nei limiti consentiti dalla legge. La Corte ha rilevato, in particolare, l'inadeguatezza della motivazione per relationem.

  • Cass. S.U. n. 14814/2008

    Stabilisce che la motivazione della sentenza deve essere autosufficiente e deve consentire di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il mero rinvio ad altre sentenze, senza riprodurne e valutarne il contenuto, può determinare la nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Il semplice richiamo a sentenze rese in procedimenti diversi, riguardanti altri soggetti o periodi d'imposta, non basta a motivare una decisione: il giudice deve spiegare il contenuto rilevante di tali precedenti e dimostrarne l'effettiva applicabilità al caso concreto.
  • L'efficacia vincolante del giudicato esterno presuppone una sentenza definitiva. Una pronuncia ancora impugnabile o pendente in appello non può essere automaticamente estesa a un processo collegato.
  • Quando l'accertamento fiscale del socio dipende logicamente e giuridicamente da quello della società, le controversie sono legate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
  • Se la causa pregiudiziale è ancora pendente e i procedimenti non sono riuniti, il giudice della causa dipendente deve normalmente sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., evitando di anticipare effetti che spettano soltanto alla decisione definitiva.
  • La motivazione giudiziaria deve essere autonoma, specifica e autosufficiente; formule generiche o motivazioni meramente apparenti espongono la sentenza alla cassazione con rinvio.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla fondatezza dell'accertamento fiscale: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia rispettando i principi indicati dalla Corte.

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