Cassazione Penale, Ordinanza n. 22994/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua e non illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati in primo grado per la detenzione di sostanza stupefacente e in appello la Corte territoriale, in parziale riforma della decisione del GIP, aveva escluso la recidiva e la continuazione, rideterminando la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con ricorso per cassazione, proposto con atto unico nell'interesse di entrambi, deducevano violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Sostenevano, in sostanza, che gli imputati fossero meri assuntori di droga e che la sostanza rinvenuta, anche per la parte coltivata, fosse destinata al consumo personale. La Corte rileva tuttavia che tali censure riproponevano questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il rinvenimento presso l'abitazione di circa un chilogrammo di marijuana, 50,50 grammi di hashish, 27 piante di marijuana, il principio attivo pari a 125 volte il limite massimo consentito, le modalità di confezionamento sottovuoto in due pacchetti e la presenza di una bilancina con tracce di stupefacente, elementi incompatibili con la destinazione a uso personale e idonei a escludere la lieve entità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice applicata in appello per la detenzione di stupefacenti in quantitativo e con modalità ritenute incompatibili con l'ipotesi lieve
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
invocato dai ricorrenti come ipotesi di lieve entità; la Corte esclude che i fatti possano essere riqualificati in tale fattispecie alla luce degli elementi probatori valorizzati dalla decisione impugnata
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
norma posta a base dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione
art. 616 c.p.p.
base normativa della condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione il ricorso che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione con cui il giudice di merito le ha respinte.
- Ai fini della distinzione tra detenzione di stupefacenti di lieve entità e fattispecie non lieve, assumono rilievo il quantitativo complessivo, il valore del principio attivo, le modalità di confezionamento e conservazione della droga, la presenza di strumenti tipici dello spaccio e ogni altro elemento sintomatico di una destinazione non personale.
- La mera allegazione della qualità di assuntore di sostanze stupefacenti non è sufficiente, di per sé, a imporre la riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata quando il compendio indiziario deponga univocamente per una detenzione incompatibile con l'uso esclusivamente personale.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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