Cassazione Penale, Sentenza n. 38490/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la determinazione della pena operata dalla Corte d'appello in esito al rinvio della Cassazione: si censurava la carenza di motivazione sulla negata concessione delle circostanze attenuanti (artt. 114 e 62-bis c.p.) e la mancata riduzione della pena nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p. con riferimento ad alcuni capi (in particolare il capo 42), nonché l'applicazione degli stessi aumenti per continuazione a reati con edittalità disomogenee. I motivi sono stati proposti in riferimento agli artt. 606, lett. b) ed e) c.p.p. e all'art. 627, comma 3 c.p.p., oltre che alle norme sostanziali di materia di dosimetria della pena (artt. 81, 132, 133, 114, 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p., ha proceduto alla rideterminazione della pena senza affrontare e motivare adeguatamente le questioni relative alle circostanze attenuanti, al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e alla congruità degli aumenti per continuazione applicati a reati con diversa edittalità. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame della determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 61-bis cod.pen.
L'aggravante richiede l'apporto causale di un 'gruppo criminale organizzato' impegnato in attività criminali in più Stati; non è sufficiente la mera operatività all'estero di uno o più concorrenti nel reato.
artt. 61-bis, 110 cod.pen. e art. 73, comma 1 e 6, art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90
Norme richiamate per la contestazione dei reati connessi al traffico di stupefacenti e per le relative aggravanti; la decisione ha riguardato la corretta applicazione e esclusione di specifiche aggravanti ex d.P.R. 309/90.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90
La Corte aveva indicato l'esclusione di questa aggravante rispetto a specifici capi (es. capo 42) e la mancanza di adeguata compensazione nella dosimetria della pena è stata censurata.
art. 133 cod.pen.
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e alla necessità di motivare il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
art. 132 cod.pen.
Norma sui criteri inerenti alla pena, richiamata nel contesto della censura sulla congruità e motivazione della misura inflitta.
art. 114 cod.pen.
Riguarda le circostanze attenuanti: la Corte ha rilevato che la negazione delle attenuanti generiche non è stata adeguatamente motivata in sede di nuova dosimetria.
art. 62-bis cod.pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche e la loro valutazione nella determinazione della pena; la mancata considerazione è stata motivo di annullamento parziale.
art. 81 cod.pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena definitiva e agli effetti delle cause di aumento e diminuzione nel calcolo complessivo.
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Fondamenti di ricorso per cassazione utilizzati: violazione di legge e vizio di motivazione nella decisione impugnata.
art. 627, comma 3 c.p.p.
Norma processuale citata in riferimento ai limiti e all'ambito dei motivi di cassazione collegati alla determinazione della pena.
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020
Richiamato perché il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni ai sensi di tale norma; non incide sul merito della decisione di annullamento sulla pena.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione esclude o annulla un'aggravante, il giudice di rinvio è tenuto a riesaminare la dosimetria della pena e a motivare espressamente la valutazione delle attenuanti e il bilanciamento rispetto alle aggravanti residue.
- L'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p. richiede la prova di un contributo causale di un gruppo criminale organizzato operante a livello internazionale; non è sufficiente dimostrare che alcuni concorrenti abbiano agito all'estero.
- Quando vengono applicati aumenti per continuazione tra reati con diversa edittalità, il giudice deve spiegare la ragionevolezza e la congruità di tali aumenti nella determinazione complessiva della pena.
- Questioni originariamente ritenute 'assorbite' in sede di impugnazione e relative alla pena devono essere comunque esaminate e motivate dal giudice di rinvio; la mancata trattazione può determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- I vizi di motivazione relativi alla dosimetria della pena costituiscono motivo valido di annullamento parziale e rinvio per nuovo esame se il giudice non espone adeguatamente le ragioni delle scelte di quantificazione.
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