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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38490/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la determinazione della pena operata dalla Corte d'appello in esito al rinvio della Cassazione: si censurava la carenza di motivazione sulla negata concessione delle circostanze attenuanti (artt. 114 e 62-bis c.p.) e la mancata riduzione della pena nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p. con riferimento ad alcuni capi (in particolare il capo 42), nonché l'applicazione degli stessi aumenti per continuazione a reati con edittalità disomogenee. I motivi sono stati proposti in riferimento agli artt. 606, lett. b) ed e) c.p.p. e all'art. 627, comma 3 c.p.p., oltre che alle norme sostanziali di materia di dosimetria della pena (artt. 81, 132, 133, 114, 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p., ha proceduto alla rideterminazione della pena senza affrontare e motivare adeguatamente le questioni relative alle circostanze attenuanti, al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e alla congruità degli aumenti per continuazione applicati a reati con diversa edittalità. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame della determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 61-bis cod.pen.

    L'aggravante richiede l'apporto causale di un 'gruppo criminale organizzato' impegnato in attività criminali in più Stati; non è sufficiente la mera operatività all'estero di uno o più concorrenti nel reato.

  • artt. 61-bis, 110 cod.pen. e art. 73, comma 1 e 6, art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90

    Norme richiamate per la contestazione dei reati connessi al traffico di stupefacenti e per le relative aggravanti; la decisione ha riguardato la corretta applicazione e esclusione di specifiche aggravanti ex d.P.R. 309/90.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90

    La Corte aveva indicato l'esclusione di questa aggravante rispetto a specifici capi (es. capo 42) e la mancanza di adeguata compensazione nella dosimetria della pena è stata censurata.

  • art. 133 cod.pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e alla necessità di motivare il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

  • art. 132 cod.pen.

    Norma sui criteri inerenti alla pena, richiamata nel contesto della censura sulla congruità e motivazione della misura inflitta.

  • art. 114 cod.pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti: la Corte ha rilevato che la negazione delle attenuanti generiche non è stata adeguatamente motivata in sede di nuova dosimetria.

  • art. 62-bis cod.pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche e la loro valutazione nella determinazione della pena; la mancata considerazione è stata motivo di annullamento parziale.

  • art. 81 cod.pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena definitiva e agli effetti delle cause di aumento e diminuzione nel calcolo complessivo.

  • art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Fondamenti di ricorso per cassazione utilizzati: violazione di legge e vizio di motivazione nella decisione impugnata.

  • art. 627, comma 3 c.p.p.

    Norma processuale citata in riferimento ai limiti e all'ambito dei motivi di cassazione collegati alla determinazione della pena.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020

    Richiamato perché il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni ai sensi di tale norma; non incide sul merito della decisione di annullamento sulla pena.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione esclude o annulla un'aggravante, il giudice di rinvio è tenuto a riesaminare la dosimetria della pena e a motivare espressamente la valutazione delle attenuanti e il bilanciamento rispetto alle aggravanti residue.
  • L'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p. richiede la prova di un contributo causale di un gruppo criminale organizzato operante a livello internazionale; non è sufficiente dimostrare che alcuni concorrenti abbiano agito all'estero.
  • Quando vengono applicati aumenti per continuazione tra reati con diversa edittalità, il giudice deve spiegare la ragionevolezza e la congruità di tali aumenti nella determinazione complessiva della pena.
  • Questioni originariamente ritenute 'assorbite' in sede di impugnazione e relative alla pena devono essere comunque esaminate e motivate dal giudice di rinvio; la mancata trattazione può determinare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • I vizi di motivazione relativi alla dosimetria della pena costituiscono motivo valido di annullamento parziale e rinvio per nuovo esame se il giudice non espone adeguatamente le ragioni delle scelte di quantificazione.

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