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Sentenza

Sentenza n. 2669/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, sezione Lavoro e Previdenza, n. 637 del 13 marzo 2024;

Giustizia amministrativa202505166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 637 del 13 marzo 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola che aveva accertato il diritto alla progressione professionale economica, computando l’anzianità maturata mediante la successione di contratti a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.746,51, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, nonché alle spese di lite. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora per ogni ritardo e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante il riconoscimento della progressione economica e il pagamento di euro 1.746,51, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali nella maggior misura. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, fissando in euro 1.000,00 il compenso, ove dovuto, a carico del Ministero dell’Istruzione. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, fissandola in euro 300,00 per ogni settimana intera di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’adempimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere se anteriore. Le spese del giudizio, pari a euro 1.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in euro 300,00 per ogni settimana intera di ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale azionato sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligazione a carico dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il dispositivo del titolo entro un termine stabilito, indicando le attività amministrative e patrimoniali necessarie.
  • In caso di perdurante inerzia successiva all’ordine giudiziale, il giudice può nominare un Commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e ponendo le eventuali spese commissariali a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere disposta per incentivare l’adempimento del giudicato, purché sia determinata in misura non manifestamente iniqua e sia delimitata quanto a decorrenza e termine finale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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