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Ordinanza

Ordinanza n. 2052/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza n. 254/2025 del 17 novembre 2025 del Comune di Soriano nel Cimino, avente ad oggetto “ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture e rimessione in pristino”; - dell’allegato all’ordinanza n. 254/2025 (relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico – doc. n. 2); - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o susseguente, di seguito nominato.

Giustizia amministrativa202601890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione e demolizione di opere e strutture e di rimessione in pristino, con relativa relazione istruttoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Università Agraria ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, l'ordinanza comunale n. 254/2025 del 17 novembre 2025, avente a oggetto la rimozione e demolizione di opere e strutture e la rimessione in pristino, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Comune si è costituito in giudizio; un privato è intervenuto ad opponendum. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della domanda cautelare e della ripresentazione, il 3 aprile 2026, di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, relativa agli interventi oggetto dell'ordinanza di demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che l'efficacia dell'ordinanza di demolizione fosse sospesa per effetto della ripresentazione, in data 3 aprile 2026, dell'istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, presentata a seguito del provvedimento richiamato dalla parte resistente. Pertanto mancava il pericolo attuale e concreto derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La ripresentazione dell'istanza di accertamento di conformità relativa agli interventi oggetto dell'ordinanza di demolizione è stata ritenuta idonea a determinare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza, con conseguente insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La ripresentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, quando riferita agli interventi oggetto di un'ordinanza di demolizione, può determinare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza e far venir meno il periculum in mora nella domanda cautelare proposta contro di essa.
  • La domanda cautelare deve essere respinta per difetto di periculum in mora quando, al momento della decisione, l'efficacia dell'atto impugnato risulta già sospesa per effetto di una sopravvenienza amministrativa rilevante.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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