Ordinanza n. 2052/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza n. 254/2025 del 17 novembre 2025 del Comune di Soriano nel Cimino, avente ad oggetto “ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture e rimessione in pristino”; - dell’allegato all’ordinanza n. 254/2025 (relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico – doc. n. 2); - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o susseguente, di seguito nominato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione e demolizione di opere e strutture e di rimessione in pristino, con relativa relazione istruttoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Università Agraria ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, l'ordinanza comunale n. 254/2025 del 17 novembre 2025, avente a oggetto la rimozione e demolizione di opere e strutture e la rimessione in pristino, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Comune si è costituito in giudizio; un privato è intervenuto ad opponendum. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della domanda cautelare e della ripresentazione, il 3 aprile 2026, di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, relativa agli interventi oggetto dell'ordinanza di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che l'efficacia dell'ordinanza di demolizione fosse sospesa per effetto della ripresentazione, in data 3 aprile 2026, dell'istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, presentata a seguito del provvedimento richiamato dalla parte resistente. Pertanto mancava il pericolo attuale e concreto derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La ripresentazione dell'istanza di accertamento di conformità relativa agli interventi oggetto dell'ordinanza di demolizione è stata ritenuta idonea a determinare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza, con conseguente insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La ripresentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, quando riferita agli interventi oggetto di un'ordinanza di demolizione, può determinare la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza e far venir meno il periculum in mora nella domanda cautelare proposta contro di essa.
- La domanda cautelare deve essere respinta per difetto di periculum in mora quando, al momento della decisione, l'efficacia dell'atto impugnato risulta già sospesa per effetto di una sopravvenienza amministrativa rilevante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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