Cassazione Penale, Sentenza n. 45552/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara; dedotta violazione dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la liberazione anticipata per il primo semestre (15/09/2015-14/03/2016) è stata negata sulla base di comportamenti anteriori alla detenzione e del contesto camorristico, senza considerare che nel semestre contestato il condannato tenne regolare condotta inframuraria, partecipando al percorso rieducativo, come dimostrato dalle decisioni favorevoli per i semestri successivi e dall'ammissione ai permessi premio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati, rilevando carenze e contraddizioni nella motivazione dell'ordinanza impugnata: i giudici di merito avevano adottato argomentazioni apodittiche e non avevano effettuato un'adeguata valutazione specifica della condotta nel semestre in esame, avvalendosi impropriamente dei fatti anteriori alla detenzione e del solo contesto camorristico. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio conforme ai principi di diritto richiamati (valutazione frazionata per semestri, esigenza di motivazione specifica e autonoma verifica dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata).
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La liberazione anticipata richiede la prova della partecipazione del condannato all'opera rieducativa; il giudizio è rimesso al giudice del merito ma la valutazione deve essere motivata specificamente per ciascun semestre e non può basarsi su automatismi o su mere descrizioni generiche.
Corte costituzionale
sent. 17 maggio 1995, n. 176
Richiamata per affermare che è illegittimo ogni automatismo nel diniego della liberazione anticipata e che la motivazione deve essere effettiva e non apparente.
Cass. Sez. 1
sent. Melodia, 31/01/2017, n. 12841
Occorre un autonomo accertamento in sede di sorveglianza sull'attualità ed effettività dei collegamenti con la criminalità organizzata; segnalazioni non vanno semplicemente recepite senza valutare se riportano fatti nuovi e concreti.
Cass. Sez. 1
sent. Menna, 20/11/2018, n. 53394
Legittimo valorizzare, ai fini del rigetto, l'assenza di dissociazione del detenuto dagli ambienti criminali e la contiguità temporale tra il periodo di detenzione valutato e i fatti originari, purché ciò sia motivato specificamente.
Cass. Sez. 1
sent. P., 24/02/2021, n. 12776
La commissione di reati in periodo di libertà antecedente alla detenzione non può, di per sé, influenzare negativamente la valutazione della condotta nel successivo periodo detentivo oggetto della richiesta di liberazione anticipata.
Massime di principio
- Il diniego della liberazione anticipata non può fondarsi su formule generiche o su un elenco descrittivo dei fatti: la motivazione deve indicare specifici comportamenti inframurari che giustifichino la mancata partecipazione al trattamento rieducativo per il semestre valutato.
- La valutazione è frazionata per semestri: per ciascun semestre va accertata la condotta specifica del detenuto; fatti avvenuti in epoca extracarceraria non sono in linea di principio idonei a precludere il beneficio per semestri successivi, salvo comprovati elementi di continuità rilevanti e motivati.
- In caso di contestata partecipazione a organizzazioni mafiose è necessario un accertamento autonomo sull'attualità ed effettività dei collegamenti: non è sufficiente richiamare la sola appartenenza o segnalazioni generiche.
- I giudici di merito possono avvalersi di informazioni provenienti da autorità di pubblica sicurezza, polizia penitenziaria e organi giudiziari specializzati, nonché di notizie su rinvii a giudizio o sanzioni disciplinari, ma devono valutare criticamente tali elementi e motivare la loro incidenza sulla richiesta.
- Se la motivazione risulta lacunosa o contraddittoria la decisione può essere annullata con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi di specificità e frazionamento della valutazione.
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