Sentenza del 19/12/2016 n. 2245 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Reddito d'impresa - Plusvalenza da cessione di azienda - Tassazione separata - Accertamento di maggiore plusvalenza - Tassazione separata - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa maggiore plusvalenza accertata dall'Ufficio è stata esclusa dalla tassazione separata. Tale regime può riguardare esclusivamente la plusvalenza dichiarata nella medesima dichiarazione dei redditi nella quale è stata presentata la richiesta di tassazione separata. La quota ulteriore emersa dall'accertamento non può quindi essere inclusa nel beneficio e deve essere assoggettata al regime ordinario applicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare la tassazione separata anche alla quota di maggiore plusvalenza determinata dall'Ufficio in sede di accertamento. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l'intera plusvalenza, compresa quella accertata successivamente, potesse beneficiare del regime agevolato. L'Amministrazione finanziaria contestava tale estensione, ritenendo tassabile separatamente soltanto l'importo della plusvalenza originariamente dichiarato e per il quale il contribuente aveva formulato la relativa richiesta nella dichiarazione dei redditi.
Norme richiamate
Art. 17, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I redditi costituiti da plusvalenze realizzate da persone fisiche con la cessione a titolo oneroso di aziende "sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito d'impresa".
La tassazione separata è subordinata a una richiesta espressa contenuta nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di competenza. Il beneficio opera per la plusvalenza dichiarata in quella dichiarazione, ma non si estende automaticamente alla maggiore plusvalenza successivamente accertata dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- I regimi fiscali opzionali o subordinati a una specifica richiesta devono essere esercitati nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- Quando la norma collega il beneficio a un importo indicato nella dichiarazione, l'agevolazione non si estende automaticamente alle maggiori somme determinate successivamente dall'Ufficio.
- In caso di accertamento di una maggiore plusvalenza, la parte non dichiarata segue il regime fiscale ordinario, salvo una specifica disposizione che ne preveda espressamente il trattamento separato.
- La richiesta di tassazione separata deve essere valutata con riferimento alla dichiarazione originaria e non può essere normalmente integrata o ampliata retroattivamente per includere componenti reddituali emerse solo in sede di controllo.
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