Sentenza del 18/03/2016 n. 5384 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE - Fallimento del contribuente - Atto impositivo non notificato al fallito - Invalidità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava la decisione della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto giuridicamente inesistenti o illegittimi gli avvisi di accertamento notificati al curatore fallimentare, ma non personalmente ai soci falliti. Gli avvisi rettificavano il reddito della società relativo al 1981 e i redditi di partecipazione dei soci, recuperando inoltre nei confronti di Z.R. una deduzione ILOR. L'Agenzia sosteneva che la notifica al curatore fosse sufficiente, oppure che l'omessa notifica personale producesse effetti solo sulla possibilità del fallito di impugnare l'atto in caso di inerzia della curatela, senza determinare nullità o inesistenza dell'avviso.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e dichiarato infondati il secondo e il terzo, relativi alla dedotta ultrapetizione e alla rilevabilità d'ufficio del vizio. Ha chiarito che, in caso di fallimento, l'atto impositivo deve essere notificato anche al contribuente fallito per consentirgli, in via condizionata, di difendersi qualora gli organi della procedura restino inerti. Tuttavia, l'omessa notifica personale non rende nullo, inesistente o irrituale l'atto, soprattutto quando il curatore lo abbia regolarmente ricevuto e impugnato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, competente anche per la liquidazione delle spese, affinché esamini il merito della controversia.
Norme richiamate
Art. 43 legge fallimentare
La dichiarazione di fallimento comporta, in linea generale, la perdita della legittimazione processuale del fallito per le controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, con subentro del curatore; tale perdita non è però assoluta, poiché il fallito conserva una facoltà di difesa condizionata all'inerzia degli organi della procedura.
Art. 147 legge fallimentare
In caso di fallimento di una società di persone, il fallimento può estendersi ai soci illimitatamente responsabili. Gli atti impositivi relativi a periodi anteriori o coincidenti con il fallimento devono essere notificati sia al curatore sia al contribuente fallito, ma la mancata notifica a quest'ultimo non determina l'invalidità dell'atto quando la curatela abbia agito.
Art. 156 c.p.c.
La Corte non ha fondato la decisione sulla sanatoria del vizio di notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; ha invece ritenuto che l'omessa notifica al fallito non producesse, nel caso concreto, alcuna nullità o inesistenza dell'avviso.
Art. 112 c.p.c.
La censura relativa all'asserita ultrapetizione o extrapetizione non è stata esaminata nel merito perché i motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia, rispettivamente per violazione di legge e per nullità della sentenza o del procedimento.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre gli atti processuali necessari a consentire il controllo della censura; l'inosservanza di tale onere ha reso inammissibili i motivi relativi all'ultrapetizione.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Dopo la cassazione della sentenza, la causa è stata rinviata al giudice competente per il nuovo esame, compresa la regolazione delle spese.
Massime di principio
- Nel fallimento, l'atto impositivo relativo a debiti anteriori o connessi al periodo del fallimento dovrebbe essere notificato sia al curatore sia al contribuente fallito, ma l'omessa notifica personale non comporta automaticamente nullità o inesistenza dell'atto.
- La notifica al fallito serve principalmente a consentirgli di impugnare l'atto in via eccezionale e condizionata, quando il curatore o gli altri organi della procedura rimangano inattivi.
- Se il curatore riceve l'atto e lo impugna tempestivamente, l'interesse difensivo della procedura e del fallito è considerato sostanzialmente tutelato; pertanto l'atto resta valido, anche se non notificato personalmente al fallito.
- La posizione del socio fallito non è normalmente separabile da quella della procedura concorsuale della società, soprattutto quando l'accertamento riguarda redditi di partecipazione collegati al reddito sociale.
- La mera deduzione di un vizio processuale in Cassazione non è sufficiente: occorre indicare e riprodurre gli atti rilevanti, in conformità al principio di autosufficienza del ricorso.
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