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Sentenza

Sentenza n. 101/2026 - Firenze, Sezione 4

per l’annullamento, del silenzio e l'inerzia del Comune di Viareggio sulla procedura comparativa avviata per l'assegnazione della concessione demaniale marittima relativa all'area, posta in Viareggio, Terrazza della Repubblica, fronte strada ml. 23, sede dello stabilimento balneare denominato "AVVENIRE" e per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'inerzia comunale nell'omessa conclusione della procedura comparativa avviata, con conseguente accertamento dell'obbligo di concluderla nonché per la conseguente condanna del Comune a concludere la procedura comparativa con provvedimento espresso ex art. 117, comma 2, c.p.a. entro un termine fissato da Codesto Tribunale; anche per il tramite, ove occorra, della nomina di un commissario ad acta che a ciò provveda in via sostitutiva ex art. 117, comma 3, c.p.a., con finale assegnazione della concessione al concorrente miglior offerente.

Giustizia amministrativa202503122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio e inerzia del Comune di Viareggio nella conclusione della procedura comparativa per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima relativa a uno stabilimento balneare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo aver manifestato interesse a partecipare alla procedura comparativa avviata dal Comune per l’assegnazione ventennale della concessione demaniale marittima, ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 97 Cost. e dei principi di correttezza, buona amministrazione, giustizia ed equità. Ha sostenuto che il Comune, nonostante le diffide e l’intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 89/2025, non avesse concluso la procedura comparativa né adottato un provvedimento espresso, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro un termine e, occorrendo, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune e il controinteressato hanno contestato l’inerzia, rilevando che l’Amministrazione aveva adottato atti interlocutori e, in particolare, i provvedimenti del 21 ottobre 2024 e del 3 marzo 2025, con i quali aveva rappresentato l’incertezza normativa e l’impossibilità di procedere alla comparazione prima della determinazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che non sussistesse un silenzio-inadempimento, poiché il Comune aveva costantemente interloquito con il ricorrente, richiesto l’integrazione della domanda mediante il modello D1 e adottato provvedimenti espressi. In particolare, l’atto del 3 marzo 2025 aveva dichiarato il non accoglimento delle istanze di conclusione della procedura e l’impossibilità di procedere alla comparazione in assenza dei criteri necessari per il calcolo dell’indennizzo. Tale atto, pur potendo essere contestato nel merito, esprimeva una precisa volontà amministrativa di arrestare la procedura e non aveva natura meramente soprassessoria o dilatoria. La questione avrebbe quindi dovuto essere proposta mediante impugnazione dell’atto espresso, anche con riferimento alla legittimità della disciplina sulla proroga e alle pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021; non poteva essere esaminata nell’ambito dell’azione contro il silenzio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone l’illegittima inerzia dell’amministrazione e consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere; non è lo strumento per contestare nel merito un provvedimento espresso che abbia arrestato il procedimento.

  • art. 37 Codice della navigazione

    Disciplina la procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, richiamata quale base normativa della procedura comunale.

  • art. 18 Regolamento esecutivo del Codice della navigazione, R.D. n. 328/1952

    Richiamato quale disciplina regolamentare della procedura comparativa per l’assegnazione della concessione demaniale marittima.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    Invocati dal ricorrente a fondamento dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e dell’obbligo di conclusione del procedimento; la censura è stata respinta perché il Comune aveva adottato provvedimenti espressi.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Invocato quale fondamento del diritto a una buona amministrazione; non è stato ritenuto violato in presenza delle interlocuzioni e dei provvedimenti espressi dell’Amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; la decisione ha escluso l’inerzia illegittima.

  • L. 166/2024

    La relativa disciplina sulla proroga delle concessioni è stata indicata dal ricorrente come illegittimamente applicata, ma il TAR ha ritenuto che le relative censure riguardassero la legittimità degli atti espressi e non fossero esaminabili nel giudizio sul silenzio.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è impropria quando l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso che manifesta la volontà di non proseguire o di arrestare il procedimento: in tal caso il privato deve impugnare tempestivamente tale atto, contestandone i vizi di legittimità.
  • Un atto non è meramente soprassessorio quando, pur subordinando la prosecuzione del procedimento alla previa acquisizione o determinazione di specifici elementi, esprime chiaramente la volontà dell’amministrazione di non procedere allo stato e individua i presupposti ritenuti indispensabili per la decisione.
  • Nel giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. il giudice deve verificare l’esistenza di un obbligo attuale di provvedere e di un’effettiva inerzia; non può utilizzare tale rito per esaminare censure dirette contro il contenuto o la legittimità di provvedimenti amministrativi espressi.
  • La contestazione della disciplina normativa applicata dall’amministrazione, quando si traduca in motivi di illegittimità degli atti con cui il procedimento è stato arrestato, deve essere proposta mediante l’impugnazione di tali atti e non attraverso l’azione contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTermini e notificazione del ricorso
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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