Cassazione Civile, Ordinanza n. 21412/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano, aveva impugnato dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva respinto il suo gravame avverso l'ordinanza del tribunale, a sua volta confermativa del diniego della competente commissione territoriale sia della protezione internazionale sia della protezione umanitaria. Il ricorso per cassazione non è stato esaminato nel merito perché la Corte ha rilevato, in via preliminare, la nullità della procura speciale apposta su foglio separato: il mandato difensivo conteneva formule generiche, non riferite specificamente al giudizio di legittimità, e indicazioni incompatibili con la specialità richiesta, tra cui il riferimento a una pluralità di professionisti e a facoltà proprie di altri giudizi e fasi processuali. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il ricorso è inammissibile quando la procura, pur materialmente congiunta al ricorso, non consenta di desumere il consapevole conferimento dell'incarico per il giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per nullità della procura speciale, ritenuta priva del requisito di specialità ex art. 83 c.p.c. e quindi inidonea a legittimare l'introduzione del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata sulle spese, in ragione della tardività e irritualità della costituzione del Ministero intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
La procura speciale per il giudizio di cassazione deve essere specifica e deve consentire di individuare con chiarezza il conferimento dell'incarico per quel determinato giudizio; formule generiche o riferimenti ad attività di altri giudizi e fasi processuali ne escludono la validità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere inequivocamente riferita al ricorso per legittimità; la sola congiunzione materiale al ricorso non basta se il testo del mandato è generico o incompatibile con la specialità richiesta.
- È inammissibile il ricorso per cassazione quando dalla procura emergano espressioni che facciano pensare a poteri riferiti a procedimenti diversi o a fasi processuali ulteriori, poiché manca la prova del consapevole conferimento dell'incarico per il giudizio di legittimità.
- La nullità della procura speciale comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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