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Circolare

Circolare numero 134 del 9-6-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama le Sedi alla necessità di motivare in modo puntuale i provvedimenti di reiezione delle domande di integrazione salariale e di istruire con completezza sia le domande di proroga sia i ricorsi. Vengono indicate le modalità da seguire per integrare l’istruttoria, i criteri di valutazione del merito, l’importanza della tempestiva trasmissione al Centro e le regole di notifica delle decisioni alle aziende, affinché siano evitate censure per difetto di motivazione da parte della giustizia amministrativa.

Motivazione dei provvedimenti e istruttoria delle domande/ricorsi in materia di integrazioni salariali

Motivazione dei provvedimenti reiettivi e istruttoria in materia di integrazioni salariali

La circolare interviene sull’istruttoria e sulla motivazione dei provvedimenti relativi alle integrazioni salariali, con particolare attenzione ai casi di reiezione delle domande, alle proroghe e ai ricorsi. L’obiettivo è evitare annullamenti in sede di giustizia amministrativa e assicurare che le decisioni siano assunte su basi istruttorie complete e chiaramente esplicitate.

Motivazione delle reiezioni

In primo luogo viene ribadito che i provvedimenti di rigetto adottati dalle Commissioni Provinciali e dall’Organo Centrale devono contenere una motivazione puntuale ed esauriente. L’attribuzione al Tribunale Regionale Amministrativo della competenza sui ricorsi in materia di ammissione alle integrazioni salariali rende infatti essenziale che il provvedimento indichi con precisione gli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto alla decisione.

La circolare segnala come non siano sufficienti formule generiche quali:

  • "causa non integrabile"
  • "causa insussistente"
  • "mancanza di elementi di giudizio"

Tali espressioni devono essere integrate con le specifiche ragioni riferite al caso concreto. Le Sedi Provinciali sono quindi invitate a intervenire affinché i provvedimenti degli organi periferici risultino adeguatamente circostanziati.

Supplemento istruttorio nelle domande incomplete

Quando la domanda presenta carenze formali o sostanziali, oppure non è corredata della documentazione necessaria, la Sede deve attivare un supplemento di istruttoria. In tale fase occorre richiedere alla ditta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, gli elementi mancanti esattamente individuati, spiegando che tali elementi sono essenziali ai fini della valutazione e assegnando un termine breve per la risposta.

Se la ditta non fornisce i chiarimenti richiesti, la domanda deve comunque essere sottoposta alla Commissione competente, che la deciderà nel merito sulla base degli elementi già acquisiti.

Per le richieste di integrazione salariale degli operai dipendenti da imprese agricole, l’istruttoria deve essere svolta nel più breve tempo possibile, tenendo conto del termine previsto dall’art. 16 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Presupposti sostanziali per l’autorizzazione

La circolare ricorda che l’integrazione salariale può essere concessa solo quando risultino chiari e comprovati i requisiti richiesti dalla normativa. In particolare devono emergere:

  • l’effettiva sospensione o riduzione dell’attività nella misura denunciata;
  • la sussistenza della causa della contrazione;
  • la non imputabilità della causa alle parti interessate;
  • la concretezza della previsione di ripresa dell’attività.

Se manca documentazione o notizia essenziale per provare questi elementi, la domanda può essere respinta nel merito. Viceversa, non è corretto fondare la reiezione sulla mancanza di dati quando tali informazioni siano già disponibili presso altre Sedi dell’Istituto, siano desumibili da archivi oppure rientrino tra gli elementi normalmente acquisibili d’ufficio nel corso dell’istruttoria. A titolo esemplificativo, per le domande motivate da avversità atmosferiche devono essere sempre utilizzati i bollettini meteorologici.

Proroghe delle integrazioni salariali per le imprese industriali

Per le domande di proroga dell’autorizzazione delle integrazioni salariali agli operai delle imprese industriali, la circolare evidenzia che il questionario contenuto nel modulo non sempre risulta compilato in modo corretto e completo. Le Sedi devono quindi verificare con attenzione il rispetto delle istruzioni già impartite con la circolare n. 6645 G.S. del 18 ottobre 1984.

Tra gli elementi da considerare nella valutazione delle prospettive di superamento della crisi aziendale assume rilievo il comportamento dell’impresa nell’attuazione delle autorizzazioni già concesse. In particolare, viene valutato negativamente il caso di imprese che, limitandosi ad addurre generiche difficoltà economiche, non effettuino le anticipazioni previste dall’art. 12 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, determinando così richieste di pagamento diretto delle prestazioni da parte dei lavoratori.

La circolare sollecita inoltre la trasmissione delle eventuali domande di proroga ancora in istruttoria, affinché siano sottoposte alle decisioni del Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.

Ricorsi: trasmissione, completezza degli atti e valutazione complessiva

In materia di ricorsi viene rilevato che talvolta essi non sono trasmessi con sufficiente rapidità alla Sede Centrale e spesso risultano incompleti. Per questo si richiama l’attenzione delle Sedi sulla necessità di inviare tempestivamente i ricorsi corredati da tutta la documentazione utile, e in particolare:

  • copia dei moduli di domanda completi in ogni loro parte;
  • indicazione dettagliata ed esauriente degli elementi che hanno determinato la reiezione da parte della Commissione Provinciale;
  • ogni altra notizia utile a sostenere o confutare le argomentazioni della ditta.

Per una corretta istruttoria devono essere sempre evidenziate tutte le richieste di integrazione salariale precedenti e successive a quella oggetto del ricorso, per un periodo ritenuto congruo, con l’indicazione delle relative causali e delle decisioni adottate dagli organi periferici.

Coordinamento tra ricorso e nuove domande

Con riferimento ai settori industria ed edilizia, la circolare ritiene opportuno sospendere, durante la pendenza del ricorso, l’esame di eventuali domande successive che riguardino lo stesso periodo o che siano motivate dalla medesima causale, oppure comunque collegate alla situazione aziendale oggetto di impugnativa.

È parimenti sconsigliato esaminare domande quando, in caso di accoglimento del ricorso, il periodo richiesto possa collocarsi, anche solo in parte, oltre i limiti integrabili. In sostanza, la valutazione delle nuove istanze deve coordinarsi con l’esito del contenzioso pendente per evitare decisioni incoerenti o inutili.

Notifica delle decisioni alle aziende

Infine la circolare insiste sulle modalità di notifica delle decisioni adottate dalle Commissioni Provinciali e dal Comitato Centrale. Per evitare l’annullamento del provvedimento per difetto di motivazione, le aziende interessate devono ricevere comunicazione integrale della decisione, comprensiva non solo del dispositivo ma anche delle motivazioni e delle norme di legge applicate.

Le delibere del Comitato della Gestione Prestazioni Temporanee, trasmesse dagli uffici centrali in copia conforme, devono pertanto essere riportate integralmente nella comunicazione alle imprese, senza limitarsi alla sola parte finale della decisione.

Punti principali

Motivazione dei provvedimenti reiettivi

Le decisioni di reiezione delle Commissioni Provinciali e dell’Organo Centrale devono essere adeguatamente motivate, con indicazione puntuale e completa degli elementi posti a base della valutazione. Formule generiche come "causa non integrabile", "causa insussistente" o "mancanza di elementi di giudizio" non sono ritenute sufficienti se non integrate da specifiche ragioni riferite alla singola fattispecie. Le Sedi Provinciali devono adottare gli interventi necessari affinché i provvedimenti degli organi periferici risultino circostanziati, anche per evitare l’annullamento in sede amministrativa per vizi di motivazione.

Integrazione istruttoria delle domande insufficienti

Se la domanda presenta carenze o manca della documentazione necessaria, la Sede deve svolgere un supplemento di istruttoria, richiedendo alla ditta, con raccomandata A/R, gli elementi mancanti esattamente individuati e assegnando un termine breve per la risposta. Se i chiarimenti non pervengono, la domanda viene trasmessa alla Commissione competente con gli elementi disponibili per la decisione nel merito. Per le domande degli operai agricoli l’istruttoria deve essere svolta nel più breve tempo possibile, nel rispetto del termine di cui all’art. 16 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Criteri sostanziali per l’ammissione all’integrazione salariale

L’integrazione salariale può essere autorizzata solo se risultano chiari e comprovati i requisiti essenziali richiesti dalla normativa: effettiva sospensione o riduzione dell’attività nella misura denunciata, sussistenza della causa della contrazione, non imputabilità della causa alle parti interessate e concretezza della previsione di ripresa dell’attività. La mancanza di notizie o di documentazione è rilevante solo se impedisce di comprovare elementi essenziali alla decisione. Non può invece essere eccepita la carenza di dati quando essi siano disponibili presso altre Sedi, ricavabili da archivi o acquisibili d’ufficio in via ordinaria, come ad esempio i bollettini meteorologici nei casi di avversità atmosferiche.

Proroghe delle integrazioni salariali per le imprese industriali

Nell’istruttoria delle domande di proroga dell’autorizzazione per gli operai delle imprese industriali, le Sedi devono verificare la corretta e completa compilazione del questionario del modulo e attenersi alle istruzioni già impartite con la circolare n. 6645 G.S. del 18 ottobre 1984. Un elemento rilevante nella valutazione delle prospettive di superamento della crisi è il comportamento aziendale nell’attuazione delle autorizzazioni già rilasciate. Viene segnalato negativamente il caso di imprese che, adducendo genericamente difficoltà economiche, non effettuano le anticipazioni previste dall’art. 12 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, determinando richieste di pagamento diretto delle prestazioni da parte dei lavoratori.

Istruttoria e trasmissione dei ricorsi

I ricorsi in materia di integrazione salariale devono essere trasmessi alla Sede Centrale con la massima tempestività e corredati di tutta la documentazione utile: copia dei moduli di domanda completi in ogni parte, indicazione dettagliata delle ragioni poste a base della reiezione, nonché ogni altra notizia utile a sostenere o confutare le argomentazioni della ditta. Per una compiuta istruttoria devono essere sempre evidenziate tutte le richieste di integrazione salariale precedenti e successive a quella oggetto di impugnativa, per un periodo ritenuto congruo, con l’indicazione delle causali e delle relative decisioni. Per industria ed edilizia è opportuno sospendere, in pendenza di ricorso, l’esame di richieste successive fondate sulla medesima causale o connesse alla stessa situazione aziendale; è altresì inopportuno esaminare domande che, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero riferirsi a periodi parzialmente o totalmente oltre i limiti integrabili.

Notifica integrale delle decisioni alle aziende

Per evitare l’annullamento dei provvedimenti per difetto di motivazione, le decisioni delle Commissioni Provinciali e del Comitato Centrale devono essere notificate alle aziende nella loro interezza, comprensive sia del dispositivo sia delle motivazioni e delle norme di legge applicate. Le delibere del Comitato della Gestione Prestazioni Temporanee, trasmesse in copia conforme dagli uffici centrali, devono quindi essere riportate integralmente nella comunicazione alle imprese e non limitate alla sola parte dispositiva.

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