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Sentenza

Sentenza n. 1105/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento 1. della nota del Comune di Nichelino prot. n. 0006300 in data 11.2.2025, avente ad oggetto: INTERVENTO EDILIZIO VIA XXV APRILE 76 - NICHELINO - "CASA DELLA SALUTE" PRATICA EDILIZIA DI PROCEDIMENTO SUAP N. 2-U/2024 E SCIA N. 100/2024. COMUNICAZIONI”, con il quale il Comune medesimo ha ritenuto, a seguito di segnalazione in materia edilizia presentata dal ricorrente sig. Corona Massimo, non sussistenti le violazioni contestate; 2. degli atti richiamati e posti a fondamento della nota prot. n. 0006300 del 11.2.2025 e segnatamente: a) SCIA n. 100/2024 presentata in data 2.3.2024 dalla MOBILI SOLANO DI IOFRIDA Pasqualino & C. s.a.s. e dalla CASA DELLA SALUTE s.p.a., avente ad oggetto l’immobile sito in Nichelino, via XXV Aprile n. 76, identificato a catasto urbano al Foglio 5, particella 83 sub. 13, e relativi allegati; b) richiesta di permesso di costruire convenzionato presentata in data 22.1.2024 dalla MOBILI SOLANO DI IOFRIDA Pasqualino & C. s.a.s. e dalla CASA DELLA SALUTE s.p.a. avente come oggetto il “Cambio di destinazione d’uso da commerciale a centro medico da realizzarsi presso il fabbricato esistente sito in Nichelino Via XXV Aprile n. 76” e relativi allegati; c) variante in corso d’opera n. 441/1991 presentata dalla MOBILI SOLANO DI IOFRIDA Domenico & C. s.a.s. in data 2.9.1991 e di cui all’autorizzazione del Comune di Nichelino in data 27.9.1991 e relativi allegati; d) nota PEC del 6.2.2025 dei tecnici progettisti, allegata alla nota del Comune di Nichelino prot. n. 0006300 in data 11.2.2025; e per l’annullamento, chiesto con motivi aggiunti depositati in giudizio il 26 maggio 2025, del provvedimento SUAP del Comune di Nichelino n. 322 in data 11.2.2025 (la cui conoscenza è avvenuta solo a seguito di accesso agli atti in data) con cui è stato concesso il permesso di costruire “per ristrutturazione edilizia e parziale cambio di destinazione d’uso di commerciale esistente in centro medico” in relazione alla pratica edilizia n. 02-U/2024 presentata in data 22.1.2024 dalla MOBILI SOLANO DI IOFRIDA Pasqualino & C. s.a.s. e dalla CASA DELLA SALUTE s.p.a., relativo all’immobile sito in Nichelino via XXV Aprile n. 76 e, per quanto qui di interesse, in relazione alle nuove aperture praticate sul prospetto Est e Nord dell’edificio stesso; degli atti tutti ivi indicati quali presupposti ed in particolare della nota prot. n. 46794 del 30.10.2024 dell’Area Tecnica Servizio Urbanistica ed Edilizia con la quale è stato reso parere favorevole in merito all’intervento proposto, del certificato di inizio lavori presentato al Comune di Nichelino prot. n. 0009520 del 5.3.2025, della comunicazione di inizio lavori su permesso di costruire presentata al Comune di Nichelino prot. n. 0009520 del 5.3.2025, della comunicazione fine lavori presentata al Comune di Nichelino prot. n. 0019174 del 5.5.2025; nonché per la declaratoria - dell’illegittimità del provvedimento di rigetto del Comune di Nichelino, prot. n. 0006300 in data 11.2.2025, delle opere edilizie eseguite dai controinteressati in forza della SCIA n. 100/2024 presso l’immobile di via XXV Aprile 76, in particolare delle nuove aperture praticate sul prospetto Est e Nord dell’edificio, perché realizzate in difformità dalle norme urbanistico-edilizie e in assenza di valido titolo abilitativo; e per la conseguente condanna del Comune di Nichelino ad esercitare i propri poteri di vigilanza e sanzionatori, adottando i provvedimenti repressivi necessari a rimuovere le opere illegittime accertate, con ordine di rimozione o ripristino dello stato dei luoghi mediante chiusura delle vedute abusive; irrogazione di sanzioni pecuniarie per la tettoia metallica già installata; ogni altro atto consequenziale;

Giustizia amministrativa202500966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale di rigetto della segnalazione edilizia e titoli abilitativi relativi a interventi di manutenzione straordinaria, sostituzione di infissi e cambio di destinazione d’uso da commerciale a centro medico, compresa la SCIA e il permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui il Comune di Nichelino aveva ritenuto insussistenti le violazioni edilizie segnalate, nonché la SCIA e il successivo permesso di costruire relativi all’immobile confinante. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 905 e 906 c.c., degli artt. 10 e 27 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 46 delle norme tecniche di attuazione comunali, sostenendo che la sostituzione dei serramenti avesse trasformato preesistenti luci in vedute, con possibilità di affaccio diretto sulla loro proprietà, in violazione delle distanze dal confine. Hanno inoltre contestato la qualificazione delle opere come manutenzione straordinaria, ritenendo necessario il permesso di costruire per una ristrutturazione edilizia con modifica dei prospetti, e hanno lamentato il mancato esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione. Con i motivi aggiunti hanno dedotto la violazione degli artt. 10, 19, 23 e 36 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la SCIA fosse stata utilizzata in modo elusivo e che il successivo permesso di costruire fosse stato rilasciato per sanare impropriamente opere già eseguite. I ricorrenti hanno chiesto anche la declaratoria di illegittimità del rigetto comunale e la condanna dell’amministrazione all’adozione di provvedimenti repressivi, inclusa la chiusura delle vedute ritenute abusive e l’irrogazione di sanzioni per una tettoia metallica.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguardava la legittimità di titoli edilizi e il mancato esercizio dei poteri inibitori e repressivi comunali. Ha tuttavia ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. Dalla documentazione edilizia e negoziale è emerso che le aperture sul prospetto est erano preesistenti e già consentivano l’affaccio, essendo inoltre assistite da una servitù di veduta costituita con l’atto di frazionamento e compravendita del 1984. Tale servitù consentiva la deroga alle distanze civilistiche e a quelle previste dall’art. 46 delle norme tecniche comunali. Quanto al prospetto nord, le aperture erano luci poste a un’altezza superiore a 2,50 metri dal pavimento e non consentivano l’affaccio; l’art. 46 delle norme tecniche escludeva quindi che la parete dovesse essere considerata parete finestrata ai fini delle distanze. Il Collegio ha ritenuto che i lavori del 2024-2025 non avessero modificato la posizione, le dimensioni o l’allineamento dei vani murari, ma si fossero limitati alla sostituzione degli infissi, con variazione delle specchiature per esigenze energetiche e igienico-sanitarie. La sostituzione o il rinnovamento di serramenti e infissi rientra nella manutenzione straordinaria e non richiedeva, per tale specifico intervento, il permesso di costruire. Il successivo permesso di costruire riguardava principalmente il cambio di destinazione d’uso e opere interne e risultava estraneo alla contestazione relativa alla formazione di nuove vedute. Il TAR ha inoltre escluso che potesse essere rimessa in discussione, dopo oltre trent’anni, la legittimità dell’autorizzazione edilizia del 1991. Ha precisato che la clausola di salvezza dei diritti dei terzi impone al Comune un controllo sull’esistenza del titolo a intervenire, ma non lo obbliga a ricostruire tutte le vicende civilistiche o ad accertare l’inesistenza di servitù, questioni spettanti al giudice civile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna delle tre parti resistenti e controinteressate.

Norme richiamate

  • artt. 905 e 906 c.c.

    Le distanze per vedute e prospetti possono essere derogate dalla costituzione di una servitù, come avvenuto per le aperture già esistenti sul prospetto est.

  • art. 1031 c.c.

    Il diritto di veduta sul fondo confinante è stato ricondotto a una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, risultante dall’atto di frazionamento e compravendita del 1984.

  • art. 3, comma 1, d.P.R. 380/2001

    le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela

    La sostituzione o il rinnovamento di serramenti e infissi, anche con materiali diversi, rientra nella manutenzione straordinaria quando non comporta la modifica dei vani murari e rispetta la disciplina urbanistico-edilizia.

  • artt. 10 e 27 d.P.R. 380/2001

    Sono stati invocati dai ricorrenti in relazione alla necessità del permesso di costruire e ai poteri comunali di vigilanza edilizia; il TAR ha escluso che l’intervento contestato richiedesse tale titolo o imponesse l’adozione di misure repressive.

  • artt. 10, 19, 23 e 36 d.P.R. 380/2001

    Sono stati richiamati nei motivi aggiunti per contestare l’utilizzo della SCIA e il successivo permesso di costruire; le censure sono state ritenute infondate.

  • art. 46 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale

    non si intendono pareti finestrate quelle in cui siano praticate esclusivamente luci

    Le pareti dotate esclusivamente di luci, poste in concreto a un’altezza tale da impedire l’affaccio, non sono soggette alle distanze previste per le pareti finestrate; la disposizione consente inoltre deroghe in presenza di un accordo tra le parti risultante da atto pubblico.

Massime di principio

  • La clausola secondo cui il titolo edilizio è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi non esonera l’amministrazione dal verificare l’esistenza del titolo del richiedente a eseguire l’intervento, ma non le impone di ricostruire tutte le vicende proprietarie o di accertare l’inesistenza di servitù e altri diritti reali, la cui tutela e interpretazione spettano al giudice civile.
  • La sostituzione o il rinnovamento di serramenti e infissi rientra nella manutenzione straordinaria quando non modifica la posizione, le dimensioni o l’allineamento dei vani murari e non determina l’apertura di nuove vedute, anche se comporta l’impiego di materiali diversi o la variazione delle specchiature per esigenze energetiche o igienico-sanitarie.
  • Ai fini urbanistico-edilizi, la sostituzione degli infissi non determina la formazione di nuove vedute quando le aperture murarie preesistenti, già legittimamente realizzate, restano invariate nella loro posizione e consistenza.
  • Le aperture assistite da una servitù di veduta possono derogare alle distanze civilistiche dai confini e alle corrispondenti prescrizioni urbanistiche, quando la disciplina locale ammetta la deroga mediante accordo risultante da atto pubblico.
  • Le pareti in cui siano praticate esclusivamente luci, non idonee all’affaccio e realizzate alla distanza o all’altezza previste dalla disciplina applicabile, non sono equiparabili a pareti finestrate ai fini delle distanze urbanistico-edilizie.
  • La legittimità di un’autorizzazione edilizia risalente e già eseguita non può essere contestata tardivamente in occasione dell’impugnazione di successivi titoli edilizi, quando la contestazione mira sostanzialmente a rimettere in discussione l’atto originario dopo un considerevole lasso di tempo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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