Sentenza del 26/02/2018 n. 244 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.C.I. - presupposto impositivo - terreno edificabile - asservimento ad altro immobilecome pertinenza - accertamento della natura pertinenziale in sede contenziosa - legittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento dell'ICI relativa agli anni 2007-2011, qualificando il terreno catastalmente edificabile e richiedendo complessivamente circa 21.493,73 euro tra imposta, sanzioni, interessi e spese. I contribuenti hanno contestato la pretesa sostenendo che il terreno, pur edificabile, fosse asservito come pertinenza all'abitazione e quindi non imponibile come area edificabile. Il Comune ha dedotto, tra l'altro, che i contribuenti non avevano dichiarato preventivamente la natura pertinenziale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso, ritenendo rilevanti l'assenza di dichiarazione ICI e la classificazione del terreno come area edificabile. In appello, la Commissione ha accolto le doglianze dei contribuenti, ritenendo che la natura pertinenziale dovesse essere accertata in concreto secondo i requisiti dell'art. 817 c.c. e che la mancata dichiarazione preventiva non costituisse una preclusione. È stata riconosciuta la pertinenzialità del terreno sulla base del suo utilizzo coltivato e ornamentale come giardino dell'abitazione, della destinazione pertinenziale risalente al 1965 e della presenza di vincoli di servitù. Di conseguenza, l'ICI è stata dichiarata illegittima, la decisione di primo grado è stata riformata e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 817 del Codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La pertinenzialità richiede la verifica concreta di un requisito oggettivo, consistente nella stabile destinazione del bene al servizio o all'ornamento dell'immobile principale, e di un requisito soggettivo, consistente nella volontà del proprietario di creare tale rapporto. Se questi requisiti sono provati, la natura pertinenziale può prevalere sulla concorrente edificabilità del terreno anche ai fini tributari.
Normativa I.C.I. sulle aree edificabili
La qualificazione urbanistica di un terreno come edificabile non è da sola decisiva quando il contribuente dimostri che il terreno costituisce una pertinenza dell'immobile principale, con conseguente esclusione dell'imposizione come area edificabile.
Cassazione civile, sentenze n. 19125/2016, n. 19126/2016 e n. 20506/2016
La giurisprudenza richiamata afferma che la natura pertinenziale del terreno deve essere verificata in concreto e che l'assenza di una dichiarazione preventiva del contribuente non impedisce di provare la pertinenzialità nel giudizio tributario.
Cassazione civile, sentenza n. 19161/2004
Il precedente è richiamato quale orientamento interpretativo a sostegno dell'accertamento fattuale del rapporto pertinenziale.
Massime di principio
- Un terreno urbanisticamente edificabile può non essere imponibile come area edificabile se il contribuente prova che è stabilmente destinato al servizio o all'ornamento di un immobile principale.
- La pertinenzialità non dipende esclusivamente da una dichiarazione presentata al Comune, ma può essere dimostrata anche successivamente nel contenzioso con elementi concreti e documentali.
- La prova deve riguardare sia l'effettivo uso pertinenziale del terreno, come giardino o area accessoria, sia la volontà di asservirlo durevolmente all'abitazione.
- Sono utili, tra gli altri, la continuità e risalenza dell'uso, la conformazione dei luoghi, la funzione ornamentale o di servizio, la documentazione catastale e urbanistica, gli atti di proprietà e l'eventuale presenza di servitù o vincoli.
- La sola edificabilità catastale o urbanistica non rende automaticamente dovuta l'imposta se è dimostrata una prevalente e permanente destinazione pertinenziale.
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