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Sentenza

Sentenza del 26/02/2018 n. 244 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I.C.I. - presupposto impositivo - terreno edificabile - asservimento ad altro immobilecome pertinenza - accertamento della natura pertinenziale in sede contenziosa - legittimità - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento dell'ICI relativa agli anni 2007-2011, qualificando il terreno catastalmente edificabile e richiedendo complessivamente circa 21.493,73 euro tra imposta, sanzioni, interessi e spese. I contribuenti hanno contestato la pretesa sostenendo che il terreno, pur edificabile, fosse asservito come pertinenza all'abitazione e quindi non imponibile come area edificabile. Il Comune ha dedotto, tra l'altro, che i contribuenti non avevano dichiarato preventivamente la natura pertinenziale.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso, ritenendo rilevanti l'assenza di dichiarazione ICI e la classificazione del terreno come area edificabile. In appello, la Commissione ha accolto le doglianze dei contribuenti, ritenendo che la natura pertinenziale dovesse essere accertata in concreto secondo i requisiti dell'art. 817 c.c. e che la mancata dichiarazione preventiva non costituisse una preclusione. È stata riconosciuta la pertinenzialità del terreno sulla base del suo utilizzo coltivato e ornamentale come giardino dell'abitazione, della destinazione pertinenziale risalente al 1965 e della presenza di vincoli di servitù. Di conseguenza, l'ICI è stata dichiarata illegittima, la decisione di primo grado è stata riformata e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 817 del Codice civile

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

    La pertinenzialità richiede la verifica concreta di un requisito oggettivo, consistente nella stabile destinazione del bene al servizio o all'ornamento dell'immobile principale, e di un requisito soggettivo, consistente nella volontà del proprietario di creare tale rapporto. Se questi requisiti sono provati, la natura pertinenziale può prevalere sulla concorrente edificabilità del terreno anche ai fini tributari.

  • Normativa I.C.I. sulle aree edificabili

    La qualificazione urbanistica di un terreno come edificabile non è da sola decisiva quando il contribuente dimostri che il terreno costituisce una pertinenza dell'immobile principale, con conseguente esclusione dell'imposizione come area edificabile.

  • Cassazione civile, sentenze n. 19125/2016, n. 19126/2016 e n. 20506/2016

    La giurisprudenza richiamata afferma che la natura pertinenziale del terreno deve essere verificata in concreto e che l'assenza di una dichiarazione preventiva del contribuente non impedisce di provare la pertinenzialità nel giudizio tributario.

  • Cassazione civile, sentenza n. 19161/2004

    Il precedente è richiamato quale orientamento interpretativo a sostegno dell'accertamento fattuale del rapporto pertinenziale.

Massime di principio

  • Un terreno urbanisticamente edificabile può non essere imponibile come area edificabile se il contribuente prova che è stabilmente destinato al servizio o all'ornamento di un immobile principale.
  • La pertinenzialità non dipende esclusivamente da una dichiarazione presentata al Comune, ma può essere dimostrata anche successivamente nel contenzioso con elementi concreti e documentali.
  • La prova deve riguardare sia l'effettivo uso pertinenziale del terreno, come giardino o area accessoria, sia la volontà di asservirlo durevolmente all'abitazione.
  • Sono utili, tra gli altri, la continuità e risalenza dell'uso, la conformazione dei luoghi, la funzione ornamentale o di servizio, la documentazione catastale e urbanistica, gli atti di proprietà e l'eventuale presenza di servitù o vincoli.
  • La sola edificabilità catastale o urbanistica non rende automaticamente dovuta l'imposta se è dimostrata una prevalente e permanente destinazione pertinenziale.

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