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Ordinanza

Ordinanza n. 2883/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) n. 985/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Stralcio, n. 985/2023, confermata in appello, oggetto di esecuzione insieme alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4147/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nella fase di esecuzione del giudicato, il Commissario ad acta nominato per dare attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4147/2025 ha chiesto chiarimenti sulla quantificazione della condanna risarcitoria e, in particolare, sulla possibilità di cumulare rivalutazione monetaria e interessi legali, prospettando l'applicazione del divieto previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Ha inoltre chiesto un'ulteriore proroga del termine per completare gli adempimenti sostitutivi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il Commissario ad acta deve eseguire puntualmente il giudicato già formatosi, senza rimettere in discussione il contenuto della decisione. Il dictum esecutivo stabilisce che il danno, derivante da perdita di chance e non dall'effettivo svolgimento di mansioni superiori, deve essere determinato equitativamente nella misura del 60% della differenza retributiva netta che le interessate avrebbero potuto percepire, nonché del maggiore trattamento pensionistico conseguentemente maturato; il periodo di riferimento decorre dal 13 maggio 2008 e termina con la cessazione del rapporto di servizio, avvenuta il 26 luglio 2015. Gli interessi devono essere calcolati sulla somma progressivamente rivalutata, secondo quanto già disposto dalla sentenza, senza che in sede esecutiva possa essere introdotto il divieto previsto dalla l. n. 724/1994, anche perché la questione non era stata oggetto di appello. Qualora il Commissario ravvisi due modalità di calcolo compatibili con il giudicato, dovrà predisporre i relativi conteggi alternativi per consentire alla Sezione di valutarli nella camera di consiglio già fissata. È stata concessa l'ulteriore proroga sino al 15 maggio 2026, con conferma della camera di consiglio del 16 luglio 2026 per la verifica dell'esecuzione; ogni ulteriore decisione è stata riservata in caso di nuovi ritardi.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    divieto previsto dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994

    Il Commissario ha prospettato l'applicazione della disposizione per escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali; il Consiglio di Stato ha chiarito che tale questione non può essere utilizzata per rimettere in discussione il giudicato già formatosi.

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione è richiamata implicitamente dalla fase di esecuzione del giudicato e dai poteri esercitati nei confronti del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione del giudicato, il Commissario ad acta deve dare completa e puntuale attuazione alle statuizioni contenute nella decisione, senza poter rimettere in discussione questioni già decise.
  • Il giudice dell'ottemperanza non può modificare o integrare sostanzialmente il contenuto della sentenza da eseguire introducendo, in fase esecutiva, limitazioni o criteri di calcolo non compatibili con il dictum coperto da giudicato.
  • Quando una sentenza quantifica equitativamente un danno da perdita di chance parametrandolo a una differenza retributiva, tale parametro non trasforma il risarcimento nella corresponsione delle differenze retributive effettive, se non vi è stato svolgimento delle mansioni superiori.
  • Se il giudicato dispone il calcolo degli interessi sulla somma progressivamente rivalutata, il commissario ad acta deve attenersi a tale criterio, salvo che emergano diverse modalità di calcolo entrambe effettivamente compatibili con il contenuto della decisione; in tal caso può sottoporre al giudice i conteggi alternativi.
  • La mancata deduzione in appello di una specifica contestazione sul riconoscimento degli interessi impedisce di rimettere tale questione in discussione nella successiva fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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