Sentenza del 06/05/2021 n. 1447 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Diniego rimborso della ritenuta IRPEF operata dal datore di lavoro su somme percepite a titolo di indennità per mancati riposi giornalieri e settimanali con interessi e rivalutazione - Tassazione dovuta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sul fatto che le somme liquidate al dipendente per mancati riposi giornalieri e settimanali (previsti dal Regolamento CEE n. 3820/1985), comprensive di interessi e rivalutazione, fossero soggette a ritenuta IRPEF. Il ricorrente sosteneva che quelle somme avessero natura risarcitoria per il danno alla sfera psicofisica e quindi non dovessero essere assoggettate a ritenuta; la parte resistente invece sosteneva che le somme avessero carattere retributivo, sostitutivo o integrativo del reddito riferibile al periodo di lavoro che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, e quindi fossero imponibili ai fini IRPEF.
La decisione
Il giudice ha respinto la richiesta di rimborso della ritenuta IRPEF: le indennità ricevute per i mancati riposi, comprensive di interessi e rivalutazione, devono essere soggette a ritenuta IRPEF. La motivazione è che tali indennità hanno funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente in rapporto alla prestazione lavorativa svolta nel tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo; pertanto hanno carattere retributivo e rientrano nella tassazione ai sensi degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La pronuncia richiama e segue l'orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 20384/2004; ordinanza n. 19713/22/07/2019) e si pone in contrapposizione alla decisione della CTP di Lecce (sent. n. 2861/01/2015) che aveva ritenuto quelle somme non imponibili in quanto risarcitorie.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 3820/1985
stabilisce il diritto ai riposi giornalieri e settimanali per l'autotrasporto; disciplinando l'obbligo del riposo non determina di per sé la natura fiscale delle somme liquidate per mancati riposi, ma è il presupposto fattuale della prestazione contestata
d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), articolo 46
utilizzato per qualificare come redditi da lavoro dipendente le somme connesse alla retribuzione ordinaria o ad elementi sostitutivi/integrativi del reddito da lavoro; le indennità per mancati riposi, se corrispondono a remunerazione per tempo lavorato, rientrano in questa fattispecie
d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), articolo 48
norma di raccordo sulle modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente: conferma l'assoggettamento a tassazione delle somme riconducibili a retribuzione
Cassazione Civile, sezione Tributaria, sentenza n. 20384 del 18/10/2004
ritiene che l'indennità sostitutiva del riposo settimanale e analoghe indennità per ferie non godute abbiano carattere retributivo e siano soggette a tassazione secondo il TUIR
Cassazione, ordinanza n. 19713 del 22/07/2019
ordinanza n. 19713/22/07/2019
ribadisce il principio della Cassazione sulla natura retributiva di indennità sostitutive del riposo e quindi sulla loro imponibilità
CTP Lecce, sentenza n. 2861/01/2015
posizione difforme: aveva ritenuto le somme non imponibili in quanto qualificabili come risarcitorie per il danno alla reintegrazione delle energie psicofisiche e dunque non soggette a ritenuta IRPEF
Massime di principio
- Se una somma corrisposta al lavoratore è collegata al mancato godimento del riposo e in pratica compensa il lavoro svolto nel tempo che sarebbe dovuto essere dedicato al riposo, essa ha funzione retributiva (sostitutiva o integrativa del reddito) e quindi è soggetta a tassazione IRPEF.
- Anche gli interessi e la rivalutazione corrisposti insieme all'indennità devono essere considerati ai fini della base imponibile e quindi assoggettati a ritenuta, se la componente principale è di natura retributiva.
- Per evitare la tassazione, il contribuente deve dimostrare che la somma è un risarcimento per un danno non patrimoniale o patrimoniale non riconducibile a prestazione retributiva (es. risarcimento del danno morale autonomo), cioè che la funzione economica del pagamento non è sostitutiva o integrativa del reddito da lavoro.
- In caso di contrasto giurisprudenziale locale (es. sentenze delle CTP) vale l'orientamento della Corte di Cassazione e della giurisprudenza tributaria di rango superiore: quindi prevale la qualificazione come reddito da lavoro quando ricorra un rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa.
- Nelle controversie future valutare sempre la sostanza economica del pagamento (funzione sostitutiva/integrativa vs risarcitoria autonoma), la documentazione contrattuale e processuale e gli eventuali precedenti delle Corti superiori per prevedere l'esito fiscale.
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