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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3737/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello all'imputato e al difensore nominato ex art.97 c.1 c.p.p., poiché la notificazione era stata effettuata soltanto al difensore nominato ex art.97 c.4 c.p.p. (difensore d'ufficio) e l'imputato non aveva ricevuto alcuna comunicazione; 2) vizi motivazionali e carenza di prova circa la responsabilità per il reato di ricettazione, in particolare sull'elemento soggettivo e sulla mancata qualificazione dei fatti ex art.712 c.p., con dedotte contraddittorietà, illogicità e manifesta carenza della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata dichiarata la nullità per omessa notifica all'imputato della citazione in appello. La Corte ha applicato i principi della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U. n.23948/2019), secondo cui la notifica al difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a fondare la dichiarazione di assenza a meno che non emerga un rapporto professionale effettivo che renda certa la conoscenza del processo da parte dell'imputato. Dall'esame degli atti è risultato che il domicilio eletto era inesistente/inefficace e che il difensore che ricevette la notifica non aveva mai avuto contatti con l'imputato, sicché non poteva ritenersi raggiunta la certezza della conoscenza. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod.proc.pen.

    Stabilisce i casi in cui, verificata la regolarità delle notifiche, il giudice può procedere in assenza ritenendo che si tratti di assenza 'volontaria'; la Corte evidenzia che la norma richiede la certezza della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e ammette, in determinate ipotesi, la notifica non a mani proprie purché idonea a garantire l'effettiva conoscenza.

  • art. 420-quater cod.proc.pen.

    Prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, debba disporre la notifica personalmente ad opera della polizia giudiziaria; il criterio è l'effettività della conoscenza e non la sola formalità della notifica.

  • art. 161 c.p.p., comma 4

    Consente la notifica presso il difensore; tuttavia la Corte sottolinea che la notifica al difensore d'ufficio è utilizzabile ai fini della dichiarazione d'assenza solo se sussiste un rapporto tale da rendere probabile l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

  • art. 97 cod.proc.pen.

    Regola la nomina del difensore; la distinzione tra difensore di fiducia e difensore nominato d'ufficio è rilevante: la sola nomina di un difensore d'ufficio che non abbia mai avuto contatti con l'imputato non può essere considerata prova dell'effettiva conoscenza dell'atto.

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b), c), e))

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente aveva invocato violazione di legge e vizio motivazionale e difetti nella qualificazione del fatto, posti a base del ricorso.

  • art. 474 cod.pen.

    Norma richiamata in relazione al capo di imputazione per il quale Sene Mass era stato condannato; la sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati indicati.

  • art. 648 cod.pen.

    Norma richiamata in relazione al reato di ricettazione per cui l'imputato era stato condannato; il ricorso contestava tra l'altro la valutazione dell'elemento soggettivo.

  • art. 712 cod.pen.

    Rinvio alla qualificazione o ricaduta di fattispecie: il ricorrente lamentava la mancata qualificazione dei fatti ex art.712, deducendo carenze motivazionali; la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito di tale motivo perché ha ritenuto decisiva la nullità per notifica.

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Rv. 279420 - 01)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata: precisa i criteri per ritenere valida la notifica non a mani proprie ai fini della dichiarazione d'assenza, richiedendo la prova dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da rendere certa la conoscenza del processo da parte dell'imputato, e distinguendo tra notifica 'possibile' (efficace) e 'fictio' (formale ma non conoscitiva).

Massime di principio

  • La notifica al difensore d'ufficio non è automaticamente equivalente alla notifica all'imputato: per procedere in assenza il giudice deve accertare che la notifica abbia raggiunto l'imputato o che vi sia stata una volontaria sottrazione; in mancanza la dichiarazione di assenza è nulla.
  • L'elezione di domicilio deve essere reale ed efficace: un domicilio inesistente o non verificabile non può fondare la procedura d'assenza.
  • Quando sussistono dubbi sulla conoscenza dell'atto da parte dell'imputato il giudice deve ordinare la notifica personale (art. 420-quater) mediante polizia giudiziaria prima di procedere in sua assenza.
  • Se la notifica è stata effettuata a un difensore, occorre documentare l'esistenza di un rapporto effettivo tra difensore e imputato (contatti, mandato, corrispondenza) per ritenere raggiunta la conoscenza.
  • In presenza di nullità di notifica rilevanti ai diritti della difesa la sentenza può essere annullata con rinvio, e l'imputato avrà diritto a un nuovo giudizio di merito.
  • Difensore e Procura devono vigilare sulle modalità di notifica e conservare documentazione che attesti l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato per evitare annullamenti per vizio formale.

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