Cassazione Penale, Sentenza n. 3737/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello all'imputato e al difensore nominato ex art.97 c.1 c.p.p., poiché la notificazione era stata effettuata soltanto al difensore nominato ex art.97 c.4 c.p.p. (difensore d'ufficio) e l'imputato non aveva ricevuto alcuna comunicazione; 2) vizi motivazionali e carenza di prova circa la responsabilità per il reato di ricettazione, in particolare sull'elemento soggettivo e sulla mancata qualificazione dei fatti ex art.712 c.p., con dedotte contraddittorietà, illogicità e manifesta carenza della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata dichiarata la nullità per omessa notifica all'imputato della citazione in appello. La Corte ha applicato i principi della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U. n.23948/2019), secondo cui la notifica al difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a fondare la dichiarazione di assenza a meno che non emerga un rapporto professionale effettivo che renda certa la conoscenza del processo da parte dell'imputato. Dall'esame degli atti è risultato che il domicilio eletto era inesistente/inefficace e che il difensore che ricevette la notifica non aveva mai avuto contatti con l'imputato, sicché non poteva ritenersi raggiunta la certezza della conoscenza. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 420-bis cod.proc.pen.
Stabilisce i casi in cui, verificata la regolarità delle notifiche, il giudice può procedere in assenza ritenendo che si tratti di assenza 'volontaria'; la Corte evidenzia che la norma richiede la certezza della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e ammette, in determinate ipotesi, la notifica non a mani proprie purché idonea a garantire l'effettiva conoscenza.
art. 420-quater cod.proc.pen.
Prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, debba disporre la notifica personalmente ad opera della polizia giudiziaria; il criterio è l'effettività della conoscenza e non la sola formalità della notifica.
art. 161 c.p.p., comma 4
Consente la notifica presso il difensore; tuttavia la Corte sottolinea che la notifica al difensore d'ufficio è utilizzabile ai fini della dichiarazione d'assenza solo se sussiste un rapporto tale da rendere probabile l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
art. 97 cod.proc.pen.
Regola la nomina del difensore; la distinzione tra difensore di fiducia e difensore nominato d'ufficio è rilevante: la sola nomina di un difensore d'ufficio che non abbia mai avuto contatti con l'imputato non può essere considerata prova dell'effettiva conoscenza dell'atto.
art. 606 cod.proc.pen. (lett. b), c), e))
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente aveva invocato violazione di legge e vizio motivazionale e difetti nella qualificazione del fatto, posti a base del ricorso.
art. 474 cod.pen.
Norma richiamata in relazione al capo di imputazione per il quale Sene Mass era stato condannato; la sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati indicati.
art. 648 cod.pen.
Norma richiamata in relazione al reato di ricettazione per cui l'imputato era stato condannato; il ricorso contestava tra l'altro la valutazione dell'elemento soggettivo.
art. 712 cod.pen.
Rinvio alla qualificazione o ricaduta di fattispecie: il ricorrente lamentava la mancata qualificazione dei fatti ex art.712, deducendo carenze motivazionali; la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito di tale motivo perché ha ritenuto decisiva la nullità per notifica.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Rv. 279420 - 01)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata: precisa i criteri per ritenere valida la notifica non a mani proprie ai fini della dichiarazione d'assenza, richiedendo la prova dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da rendere certa la conoscenza del processo da parte dell'imputato, e distinguendo tra notifica 'possibile' (efficace) e 'fictio' (formale ma non conoscitiva).
Massime di principio
- La notifica al difensore d'ufficio non è automaticamente equivalente alla notifica all'imputato: per procedere in assenza il giudice deve accertare che la notifica abbia raggiunto l'imputato o che vi sia stata una volontaria sottrazione; in mancanza la dichiarazione di assenza è nulla.
- L'elezione di domicilio deve essere reale ed efficace: un domicilio inesistente o non verificabile non può fondare la procedura d'assenza.
- Quando sussistono dubbi sulla conoscenza dell'atto da parte dell'imputato il giudice deve ordinare la notifica personale (art. 420-quater) mediante polizia giudiziaria prima di procedere in sua assenza.
- Se la notifica è stata effettuata a un difensore, occorre documentare l'esistenza di un rapporto effettivo tra difensore e imputato (contatti, mandato, corrispondenza) per ritenere raggiunta la conoscenza.
- In presenza di nullità di notifica rilevanti ai diritti della difesa la sentenza può essere annullata con rinvio, e l'imputato avrà diritto a un nuovo giudizio di merito.
- Difensore e Procura devono vigilare sulle modalità di notifica e conservare documentazione che attesti l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato per evitare annullamenti per vizio formale.
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