Cassazione Penale, Sentenza n. 6215/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per truffa ai danni di una compagnia assicurativa per aver denunciato un sinistro stradale mai avvenuto allo scopo di ottenere un indennizzo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità per mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale depositate tardivamente nel giudizio d'appello (rito cartolare); 2) vizio di motivazione circa la tempestività della querela, sostenendo che la compagnia fosse a conoscenza del fatto già dal 15/04/2019 e che il report di Octo Telematics del 7/06/2019 non risulti portato a sua conoscenza in tempo utile; 3) violazione dell'art. 148 d.l.vo n. 209/2005 che prevede un termine ridotto a 30 giorni per la querela quando la compagnia abbia comunicato il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento (nel caso, comunicazione del 13/06/2019); 4) vizio di motivazione sulla provvisionale concessa alla parte civile, con presunta incoerenza tra la qualificazione del danno (morale vs materiale) tra primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. Richiamando la giurisprudenza, ha stabilito che il deposito tardivo delle conclusioni pubbliche è rilevante solo se le stesse contengono argomentazioni specifiche e confutatorie idonee a condizionare l'esito del giudizio; nel caso concreto le conclusioni del Procuratore erano effettivamente articolate e confutative, sovrapponendosi alle osservazioni della Corte di appello sulla questione della tempestività della querela. Perciò la violazione delle prerogative difensive ha determinato la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata; la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata (assorbendo gli altri motivi) e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello per i consequenziali provvedimenti.
Norme richiamate
D.lvo n. 209 del 2005, art. 148
disciplina derogatoria del termine ordinario per proporre la querela (ridotto a 30 giorni) allorquando la compagna assicurativa abbia comunicato al danneggiato il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento
La norma introduce un termine speciale di 30 giorni per la proposizione della querela quando la compagnia assicurativa comunica il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento; va valutato se e quando tale comunicazione sia avvenuta e se abbia effettivamente dato principio al termine breve.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate, ex multis: Sez. 6 n. 22919/2024, Sez. 7 Ord. n. 32812/2023, Sez. 5 n. 27419/2023)
Il tardivo deposito delle conclusioni del pubblico ministero nel processo d'appello rileva ai fini della nullità solo se tali conclusioni contengono elementi nuovi, argomentazioni specifiche e confutatorie, idonee a incidere sull'esito del giudizio; se invece le conclusioni sono generiche o ridondanti rispetto a quanto già noto, la tardività non determina automaticamente lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- La mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero può determinare nullità dell'appello solo se quelle conclusioni contengono argomentazioni nuove o specifiche che avrebbero potuto influire sull'esito del giudizio; una lamentela generica di pregiudizio non è sufficiente.
- Quando si contesta la tempestività di una querela da parte di una compagnia assicurativa, occorre individuare chiaramente la data in cui la compagnia ha avuto conoscenza degli elementi idonei a far sorgere il termine (es. report tecnico, comunicazioni ufficiali) e valutare la prova di tale conoscenza.
- L'art. 148 d.lvo 209/2005 impone attenzione all'eventuale decorrenza del termine speciale di 30 giorni: è cruciale stabilire se e quando la compagnia ha comunicato il mancato accoglimento della richiesta di risarcimento, perché tale comunicazione può abbreviare drasticamente i termini per l'azione penale della parte offesa.
- Nelle impugnazioni penali è necessario specificare in che modo il ritardo nel deposito di atti o conclusioni ha inciso concretamente sulla capacità difensiva: il difensore deve dimostrare l'effettiva incidenza sul contraddittorio o la necessità di un tempo aggiuntivo per una replica sensata.
- Sulle provvisionali e sull'indennizzo, la motivazione deve essere coerente: se il primo grado ha fondato la provvisionale su un danno morale e il secondo su un danno materiale, la Corte d'appello deve spiegare e giustificare il mutamento di qualificazione del danno per evitare vizio logico o motivazionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6206/2025 del 14/02/2025
- Sentenza penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6207/2025 del 14/02/2025
- Sentenza penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6208/2025 del 14/02/2025
- Sentenza penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6209/2025 del 14/02/2025
- Sentenza penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6210/2025 del 14/02/2025
- Sentenza penale · 14 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6211/2025 del 14/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →