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Ordinanza

Ordinanza n. 2199/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare -del provvedimento n. 5674- P del 25/6/2025 di diniego del visto d’ingresso in Italia dal 15 al 25/6/2025 (codice pratica 20250007791).

Giustizia amministrativa202508441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare rilevando la sopravvenuta carenza d'interesse, poiché il periodo di soggiorno indicato nella domanda di visto era ormai integralmente trascorso alla data della camera di consiglio del 14 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La decisione non definisce nel merito il ricorso per l'annullamento del diniego.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per affari relativo a un soggiorno in Italia dal 15 al 25 giugno 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il diniego del visto d'ingresso in Italia adottato dall'Amministrazione. L'istanza di visto per affari era stata motivata dall'esigenza di soggiornare in Italia dal 15 al 25 giugno 2025. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità del diniego.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; la tutela cautelare è stata negata per sopravvenuta carenza d'interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare avverso un diniego di visto d'ingresso è priva di interesse attuale quando, al momento della decisione, sia ormai trascorso il periodo di soggiorno per il quale il visto era stato richiesto; in tal caso la tutela cautelare deve essere respinta per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • Il rigetto della domanda cautelare per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta, di per sé, una decisione sul merito dell'impugnazione del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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