Cassazione Penale, Sentenza n. 32716/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo, con unico motivo, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 627 comma 3 c.p.p., sostenendo che la corte territoriale, nell'escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 625 co.1 n.2 c.p., aveva omesso di valutare una questione devoluta con il motivo di cassazione: ossia la validità della querela proposta dal direttore del supermercato (assenza di procura speciale e violazione degli artt. 333 e 337 c.p.p.). In sostanza la difesa chiedeva che, qualora fosse stata ritenuta la ricorrenza dell'aggravante, si valutasse anche la procedibilità del reato laddove la querela fosse ritenuta invalida.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura difensiva fosse manifestamente infondata e comunque non correttamente devoluta; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (incluse Sezioni Unite) secondo cui il responsabile/direttore di un esercizio commerciale che detiene la merce ha legittimazione a proporre querela anche in assenza di procura formale, perché il bene giuridico protetto riguarda anche il mero possesso. Pertanto non sussisteva ragione per annullare per omessa motivazione la sentenza di rinvio. La corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. (In sede di merito di rinvio la Corte d'appello aveva già escluso l'aggravante di cui all'art. 625 co.1 n.2 e ridotto la pena a 6 mesi di reclusione e 133 euro di multa in relazione agli artt. 56, 624 c.p.)
Norme richiamate
art. 625 comma 1 n. 2 c.p.
Circostanza aggravante 'avere commesso il fatto con violenza sulle cose'. La Corte d'appello l'ha esclusa nel giudizio di rinvio; la Cassazione ha confermato l'esito del rinvio ritenendo la censura difensiva infondata rispetto alla questione della querela.
art. 624 c.p.
Delitto di furto. La condotta contestata riguardava sottrazione di capi di abbigliamento; la Corte d'appello ha ridotto la pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante.
art. 56 c.p.
Norma sull'azione tentata (reato tentato). Inserita nel capo di imputazione in relazione al fatto contestato.
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge. La Corte ha ritenuto la deduzione difensiva non devoluta o manifestamente infondata e quindi il ricorso inammissibile.
art. 627 comma 3 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nel motivo di cassazione; la Cassazione ha valutato che la questione non fosse correttamente devoluta o non suscettibile di accoglimento.
art. 333 e art. 337 c.p.p.
Norme concernenti la procura e la rappresentanza nell'esercizio dell'azione penale. La difesa contestava l'assenza di procura speciale per la querela del direttore; la Corte ha invece richiamato la giurisprudenza che riconosce legittimazione alla querela al titolare della detenzione/possessione della merce, rendendo ininfluente l'assenza di procura formale.
Sez. U, n. 40354/2013 (Sciuscio) e giurisprudenza collegata
Principio secondo cui il bene giuridico protetto dal furto comprende anche il mero possesso; chi detiene la cosa può qualificarsi persona offesa e proporre querela anche senza titolarità proprietaria formale. Applicato per riconoscere la legittimazione del direttore del supermercato a proporre querela.
Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012 (Vignoli) e altre pronunce (Lafleur, Piricò, Mocanu, Pisano, Cacciari)
Giurisprudenza consolidata che riconosce la legittimazione a proporre querela a responsabili, capi reparto, custodi, direttori e responsabili sicurezza di esercizi commerciali in relazione alla merce detenuta ed esposta al pubblico.
art. 616 c.p.p.
Norma che regola la condanna alle spese processuali in cassazione; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione al principio che consente, anche in cassazione, di disporre somme in favore della Cassa delle Ammende quando non si ravvisi colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità; qui la Corte ha disposto un versamento equitativo di 3.000 euro.
Massime di principio
- Il direttore o il responsabile di un esercizio commerciale che detiene e espone merce possiede una posizione di fatto tutelabile e può essere considerato 'persona offesa' legittimata a proporre querela per furto, anche in assenza di procura formale dal proprietario.
- In un giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare gli aspetti necessari alla valutazione del profilo annullato, ma l'omissione di discutere motivi che sarebbero stati manifestamente infondati o non specifici non comporta necessariamente annullamento per vizio di motivazione.
- Per ottenere l'esame della Corte di cassazione è necessario devolvere e specificare correttamente il motivo in sede di appello e in cassazione; motivi non adeguatamente devoluti o manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La nozione di 'possessione' ai fini penali è più ampia che in sede civilistica: comprende rapporti di fatto anche privi di titolo giuridico, e ciò amplia la platea di soggetti legittimati a proporre querela per reati contro il patrimonio.
- La valutazione sulla validità formale di una querela (es. assenza di procura speciale) può essere superata dalla verifica del reale interesse e della posizione di detenzione/esposizione della merce da parte del querelante; quindi l'assenza di procura non sempre inficia la procedibilità.
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