Cassazione Penale, Sentenza n. 39827/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello per presunta genericità dei motivi (art. 591, comma 1, cod. proc. pen.). In particolare la difesa aveva censurato: 1) la validità del verbale di accertamenti urgenti del 06/02/2023 per assenza della firma dell'imputato e la mancata prova che l'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore fosse stato dato; 2) la sussistenza dell'aggravante ex art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/92 (collegamento causale tra stato di ebbrezza e fuoriuscita di strada) sostenendo che non vi fosse prova del nesso causale; 3) richiesa subordinata di applicazione di sanzioni sostitutive della pena detentiva. Denuncia di vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, che avrebbe dichiarato genericità senza effettuare un'adeguata analisi dei contenuti dell'atto di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che i motivi di appello non fossero generici (né intrinsecamente né estrinsecamente), in quanto la difesa aveva sollevato censure puntuali non affrontate o solo accennate dal Tribunale di primo grado. La Corte ha censurato la Corte d'appello per aver sostanzialmente valutato i motivi come infondati invece che per carenza di specificità — valutazione che eccede i limiti della declaratoria d'inammissibilità. Inoltre la Corte di merito non si era pronunciata sulla richiesta di sanzioni sostitutive. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 186, comma 2 e comma 2-bis, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Riferimento alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza e all'aggravante per aver provocato un incidente; la Corte ha ritenuto che l'appello aveva contestato il nesso causale tra ebbrezza e fuoriuscita di strada e che il Tribunale non aveva adeguatamente sviluppato questo tema
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte d'appello per la declaratoria di inammissibilità per genericità dei motivi; la Cassazione chiarisce che tale declaratoria è ammissibile solo quando manchi la specificità richiesta dall'art. 581 e non per valutare l'infondatezza delle censure
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 31/10/2022, n.150)
«l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»
La norma positivizza il requisito di specificità (sia intrinseca che estrinseca): l'appello deve indicare con sufficiente precisione i punti della decisione criticati e le ragioni essenziali della censura; tuttavia la specificità non richiede esaustive dissertazioni, ma identificabilità precisa dei punti impugnati
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento utile per distinguere il sindacato dell'appello da quello del ricorso per cassazione: l'appello non può essere escluso per manifesta infondatezza dei motivi, diversamente dal ricorso per cassazione
Massime di principio
- L'appello può essere dichiarato inammissibile solo quando i motivi manchino della specificità richiesta: il giudice d'appello non può dichiararne l'inammissibilità quando i motivi sono specifici anche se palesemente infondati
- La specificità va valutata in relazione alle ragioni esposte nella decisione impugnata: se il primo giudice è rimasto silente o ha trattato in modo insufficiente un tema, la relativa censura in appello è generalmente specifica
- Non è necessario che i motivi contengano analitiche e approfondite disquisizioni; è sufficiente l'identificabilità precisa dei punti della decisione cui le doglianze si riferiscono e le ragioni essenziali della contestazione
- Se la Corte d'appello confonde la carenza di specificità con la manifesta infondatezza dei motivi e dichiara l'inammissibilità adducendo l'inidoneità delle censure, la decisione è censurabile in Cassazione
- Il giudice d'appello deve anche pronunciarsi su richieste accessorie o subordinate (es. sostituzione della pena); l'omissione può costituire vizio che rende necessaria la rinnovazione del giudizio
- In presenza di annullamento per vizi relativi alla declaratoria di inammissibilità, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rinviare gli atti alla Corte d'appello competente per il riesame
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