Sentenza n. 1299/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS-, n. -OMISSIS- adottato dalla Questura di Firenze con il quale veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della Questura di Firenze, comprensivo dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto, per cinque anni, di accedere ai luoghi di svolgimento di numerose manifestazioni calcistiche in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il DASPO adottato in relazione a uno scontro tra presunti tifosi del Montpellier e tifosi locali avvenuto a Firenze il 4 agosto 2024, prima dell'incontro amichevole Fiorentina-Montpellier. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, della l. n. 401/1989, sostenendo l'insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici della misura: egli si sarebbe limitato a transitare in scooter con un amico nelle vie prossime al luogo degli scontri e non sarebbe stata provata né la sua partecipazione alla rissa né la sua appartenenza a un gruppo di vedette incaricato di monitorare la fazione avversaria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 6 della l. n. 377/2001 e l'eccesso di potere per difetto e indeterminatezza dei presupposti, contestando la mancata specificazione dei luoghi di accesso, transito e trasporto da e verso gli impianti sportivi, anche in relazione alle conseguenze penali della violazione del divieto. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, nonché l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico dei comportamenti contestati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO, ritenendo fondato il primo motivo per evidente difetto di istruttoria. La documentazione prodotta dalla Questura non consentiva di identificare il ricorrente, con certezza o con rilevante probabilità, quale partecipante agli scontri. I fotogrammi iniziali lo mostravano identificabile mentre percorreva in scooter alcune strade vicine al luogo dell'episodio, si fermava in un parco e successivamente parlava per pochi minuti con amici; tali condotte non dimostravano lo svolgimento di un'attività di vedetta o una fase preparatoria della violenza. I fotogrammi relativi allo scontro erano invece troppo sfocati per consentire l'identificazione, e la mera somiglianza degli indumenti non costituiva elemento di riscontro sufficiente, trattandosi di abbigliamento comune e largamente diffuso. Non è stata quindi raggiunta una prova sufficiente della partecipazione del ricorrente a episodi di violenza, minaccia o intimidazione in occasione di manifestazioni sportive, presupposto della misura ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 401/1989. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché il loro eventuale accoglimento non avrebbe procurato ulteriore utilità. Le spese sono state compensate per la complessità degli accertamenti istruttori.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 13 dicembre 1989, n. 401
condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico; episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive richiede la dimostrazione, quantomeno in termini di certezza o rilevante probabilità, della riconducibilità del destinatario a una condotta attiva o preparatoria di episodi violenti, minacciosi o intimidatori connessi a manifestazioni sportive. La mera presenza in luoghi prossimi agli scontri e la somiglianza dell'abbigliamento non sono sufficienti.
artt. 3 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241
Le censure relative alla motivazione e alla partecipazione procedimentale sono state assorbite per l'accoglimento del motivo concernente il difetto di istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'adozione del DASPO ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 401/1989 presuppone una verifica istruttoria idonea a dimostrare, con certezza o almeno con rilevante probabilità, la partecipazione del destinatario a episodi di violenza, minaccia o intimidazione connessi a manifestazioni sportive, oppure una condotta evidentemente finalizzata alla loro preparazione.
- La mera presenza del destinatario nelle vie prossime al luogo di scontri sportivi, anche se accompagnata da spostamenti ripetuti e brevi conversazioni con amici, non dimostra di per sé lo svolgimento di un'attività di vedetta o una condotta preparatoria alla violenza.
- Fotogrammi sfocati e la sola corrispondenza, per foggia, modello e colore, degli indumenti indossati non costituiscono elementi sufficienti per identificare una persona quale partecipante a scontri, quando manchino ulteriori elementi di riscontro individualizzanti.
- Il difetto di istruttoria sull'identificazione del destinatario e sulla sua effettiva partecipazione a episodi violenti comporta l'illegittimità del DASPO e rende assorbibili le ulteriori censure rivolte al contenuto, alla motivazione e alla delimitazione del divieto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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