Sentenza del 21/03/2016 n. 410 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IVA - frodecarosello - elementi presuntivi - prezzo più basso rispetto a quello di mercato- pagamento anticipato - canale di approvvigionamento anomalo - caratteristichesoggettive inadeguate del venditore - sono tali - detraibilità dell'imposta -non consegue - consapevolezza della frode - sussiste. Si presume aconoscenza della frode cd. "carosello" perpetrata a monte l'imprenditore che:(1) acquisti ai fini di rivendita un'autovettura pagandola in anticipo rispettoalla consegna; (2) si rivolga a una controparte priva dei mezzi strumentali percondurre un'effettiva attività economica; (3) ottenga un prezzo più bassorispetto a quello di mercato (nella specie, di circa il 10%); (4) facciaaffidamento a un canale parallelo rispetto a quello tradizionalmente seguitoper l'approvvigionamento (nella specie l'acquisto di una autovettura presso ilmercato estero era avvenuto senza rivolgersi alle concessionarieistituzionali). Dalla consapevolezza della frode deriva l'impossibilità didetrarre l'IVA addebitata in fattura ma la possibilità di dedurre il costosopportato (e documentato) in quanto effettivamente sostenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione dell'IVA indicata in fattura è stata negata, poiché gli elementi complessivamente considerati consentivano di presumere che l'acquirente fosse consapevole della frode carosello perpetrata a monte. È stata tuttavia riconosciuta, in linea generale, la possibilità di dedurre il costo effettivamente sostenuto e documentato, non coincidendone l'indeducibilità ai fini IVA con l'inesistenza del costo ai fini delle imposte dirette.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto, ai fini della rivendita, di un'autovettura inserita in una frode carosello. La consapevolezza, o conoscibilità, della frode è stata desunta da una pluralità di elementi presuntivi: pagamento anticipato rispetto alla consegna, acquisto da una controparte priva di adeguati mezzi strumentali per svolgere un'effettiva attività economica, prezzo inferiore di circa il 10% rispetto a quello di mercato e utilizzo di un canale di approvvigionamento anomalo o parallelo rispetto alla rete ufficiale.
Norme richiamate
Normativa IVA sulla detrazione dell'imposta
Il diritto alla detrazione può essere negato quando l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere, sulla base di elementi oggettivi, che l'operazione era collegata a una frode IVA.
Normativa sulle imposte dirette relativa alla deducibilità dei costi
La negazione della detrazione IVA non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo, che può essere riconosciuto se effettivamente sostenuto, inerente e adeguatamente documentato.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, la consapevolezza del cessionario può essere provata anche tramite presunzioni semplici, purché fondate su una pluralità di elementi oggettivi, gravi e concordanti.
- Un prezzo anormalmente basso, il pagamento anticipato, l'acquisto da soggetti privi di struttura e il ricorso a canali commerciali non ordinari costituiscono indicatori di rischio che impongono una maggiore diligenza.
- La regolare emissione della fattura e il pagamento del prezzo non garantiscono, da soli, il diritto alla detrazione dell'IVA quando il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- La perdita del diritto alla detrazione IVA non implica necessariamente la perdita della deducibilità del costo, se il costo è reale, documentato ed effettivamente sostenuto.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare le verifiche svolte sulla controparte, la congruità del prezzo, la provenienza dei beni, la regolarità dei pagamenti e la concreta esecuzione dell'operazione.
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