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Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del diniego della richiesta del visto di ingresso per lavoro autonomo adottato dal Consolato Generale d'Italia a Mosca (cod. pratica n. 2024/60278423) e notificato in data 03/04/2025; - di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi ;

Giustizia amministrativa202506643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro autonomo adottato dal Consolato Generale d'Italia a Mosca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego del visto per lavoro autonomo, deducendo, con il primo motivo, la violazione dei principi di democraticità, partecipazione, legalità, buon andamento, trasparenza e imparzialità, nonché dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della disciplina sui visti per lavoro autonomo, eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, contestando la valutazione negativa dell'amministrazione circa la conoscenza linguistica, la coerenza del titolo di studio, l'esperienza professionale, l'iscrizione all'associazione di categoria e la disponibilità di risorse finanziarie. Il diniego aveva rilevato, in particolare, la mancata dimostrazione di una concreta e pregressa attività di consulenza informatica nel Paese d'origine, l'incongruenza della formazione dichiarata rispetto all'attività tecnica specialistica prospettata, l'insufficiente prova della disponibilità e provenienza dei fondi necessari e il carattere meramente formale dell'iscrizione associativa.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, ha introdotto nell'art. 4 d.lgs. 286/1998 il comma 7-bis, escludendo l'applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti di ingresso. Tale disciplina, applicabile dal 5 febbraio 2025 in base al regime intertemporale collegato al d.P.C.M. 27 settembre 2023, operava nel procedimento definito nell'aprile 2025. Il secondo motivo è stato respinto perché la materia dei visti implica un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il diniego, letto insieme alla relazione istruttoria e alla documentazione procedimentale, risultava adeguatamente motivato. L'amministrazione aveva ragionevolmente ritenuto non provata l'effettiva esperienza professionale del ricorrente: la sola registrazione come imprenditore individuale non dimostrava lo svolgimento concreto dell'attività, mentre la documentazione relativa ai rapporti con soggetti terzi era generica, non era stata prodotta nella fase amministrativa e non chiariva natura e consistenza delle prestazioni. Anche il titolo di studio, concernente il management dell'organizzazione e soltanto marginalmente materie informatiche, non comprovava una preparazione tecnico-specialistica adeguata. Inoltre, la documentazione bancaria relativa a conti presso una banca estera non consentiva di verificare movimentazione, origine e continuità dei fondi necessari all'avvio dell'attività. L'iscrizione a un'associazione di categoria poteva essere ragionevolmente valutata come adempimento meramente formale. Non essendo emersi travisamenti manifesti, illogicità o contraddittorietà, il giudice ha ritenuto corretto l'esercizio della discrezionalità amministrativa. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    L’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.

    La disposizione esclude l'obbligo del preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    Ha introdotto il comma 7-bis nell'art. 4 d.lgs. 286/1998.

  • art. 1, comma 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    Ha stabilito il regime intertemporale della nuova disciplina, applicabile dalla decorrenza delle disposizioni per il 2025 del decreto flussi.

  • art. 8 d.P.C.M. 27 settembre 2023

    I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

    La decorrenza per il 2025 è stata individuata nel 5 febbraio 2025, rendendo applicabile il nuovo art. 4, comma 7-bis, al procedimento.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Costituisce la disciplina generale dei visti di ingresso e dei relativi presupposti.

  • art. 26 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il visto e l'ingresso per lavoro autonomo.

  • art. 27 d.lgs. 286/1998

    Rileva nella disciplina dei visti per lavoro autonomo secondo il quadro normativo richiamato dal giudice.

  • artt. 39 e 40 d.P.R. 394/1999

    Integrano la disciplina regolamentare del lavoro autonomo e dei relativi requisiti.

  • punto 7 dell'Allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011

    Individua requisiti e documentazione per il visto di ingresso per lavoro autonomo.

  • art. 6, comma 7, d.P.C.M. 27 settembre 2023

    Rileva per la riconducibilità dell'attività prospettata alla fattispecie dell'attività libero-professionale e per i relativi requisiti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, per effetto dell'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi ai visti di ingresso non trova applicazione l'art. 10-bis l. 241/1990, quando il procedimento è soggetto alla disciplina introdotta dall'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998; pertanto l'amministrazione non è tenuta a comunicare il preavviso di rigetto.
  • La valutazione amministrativa sui requisiti per il rilascio di un visto di ingresso è connotata da ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice soltanto in presenza di macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • Per il visto di ingresso per lavoro autonomo o attività libero-professionale, la sola registrazione formale come imprenditore o l'iscrizione a un'associazione di categoria non dimostrano necessariamente l'effettivo esercizio dell'attività né la concreta professionalità richiesta.
  • La concreta idoneità dello straniero a trasferire in Italia un'attività autonoma o professionale richiede la dimostrazione di una pregressa esperienza lavorativa significativa, apprezzabile e continuativa nella medesima attività nel Paese d'origine.
  • La prova della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all'avvio dell'attività deve consentire all'amministrazione di verificarne origine, continuità e concreta disponibilità; documentazione bancaria priva di evidenza della movimentazione può essere ritenuta insufficiente.
  • Nel giudizio sul diniego di visto, la motivazione può essere desunta dal provvedimento unitamente alla relazione istruttoria e agli atti del procedimento, purché l'insieme degli elementi renda comprensibili le ragioni della decisione e non emergano travisamenti manifesti o illogicità palesi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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