Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44921/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) nella sua qualità di amministratore unico della CIR Autotrasporti s.r.l., ritenuto partecipe per aver permesso l'interposizione fittizia della società nelle pratiche di importazione di autovetture finalizzate all'evasione IVA; censure principali: (i) mancanza di prove della sua partecipazione, essendo la responsabilità dedotta solo dall'intestazione formale dei documenti; (ii) disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle pratiche telematiche presentate all'Agenzia delle Entrate di Foggia; (iii) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. per verificare la genuinità delle firme e provare la sua estraneità; (iv) contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni che avrebbero evidenziato un compenso a suo favore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per la richiesta, nel suo complesso, di una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione dei giudici di merito che aveva indicato elementi a sostegno della partecipazione (uso fittizio della CIR, intercettazioni, natura fittizia della sede e mancanza di dipendenti/dichiarazioni) e ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria come esplorativa e non necessaria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. È stato, inoltre, disposto il pagamento alla cassa delle ammende di € 3.000,00 e la rifusione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione per delinquere; applicata per contestare la partecipazione del ricorrente alla rete che, tramite interposizioni fittizie, evadeva l'IVA nelle importazioni di veicoli.

  • art. 40, 42 e 43, primo comma, cod. pen.

    Richiamati nei motivi del ricorso relativi alla responsabilità penale (causalità, partecipazione, concorso), ma la Corte non ha accolto le censure che lamentavano violazioni di tali disposizioni per carenza di prova idonea.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Limita l'ampiezza della motivazione richiesta nel ricorso in cassazione; il ricorrente ha operato nei limiti strettamente necessari ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e pretestuose.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamato riguardo ai mezzi di prova e alle contestazioni sulle firme; la Corte ha ritenuto che non fosse ammessa una rinnovazione esplorativa dell'istruttoria in appello.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ha confermato che tale rinnovazione può essere disposta solo se necessaria e non per attività esplorative finalizzate a cercare prove eventualmente favorevoli alla parte.

  • art. 603-ter, terzo comma, cod. proc. pen.

    Richiamato sul potere del giudice di valutare l'assoluta necessità dell'integrazione probatoria in appello; qui il giudice di merito ha esercitato correttamente tale discrezionalità nel ritenere non necessaria la perizia sulle firme.

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamata nelle massime citate: la mancata effettuazione di una consulenza peritale non costituisce, di per sé, motivo di cassazione se la perizia non è prova decisiva a discarico; la Corte ha confermato che la grafologia non era decisiva nel quadro probatorio.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza citata in relazione al concetto di prove a discarico 'decisive'; la Corte ha osservato che le prove richieste dal ricorrente non avevano carattere di decisività richiesto per la rinnovazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rientra nella valutazione di merito: non può rivedere la valutazione probabilistica e l'interpretazione delle intercettazioni fatta dal giudice di merito salvo travisamento manifesto della prova.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è ammissibile solo se la prova nuova è ritenuta assolutamente necessaria per decidere; non è ammessa se ha natura esplorativa o mira a cercare elementi potenzialmente favorevoli.
  • La mera intestazione formale di documenti a una società amministrata dall'imputato può concorrere alla prova della partecipazione se è corroborata da elementi circostanziali (comportamenti, intercettazioni, natura fittizia della sede e mancanza di attività).
  • Le perizie grafologiche o consulenze tecniche non sono generalmente considerate prove 'decisive' e la loro mancata acquisizione non giustifica automaticamente la cassazione quando il quadro probatorio appare complessivamente sufficiente.
  • Censure generiche che sollecitino una diversa valutazione della persuasività o della credibilità delle prove, senza individuare un vizio di motivazione manifesto, sono inammissibili in Cassazione.
  • Reiterare in Cassazione i motivi già proposti e motivatamente respinti in grado di appello espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità per manifesta infondatezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.