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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04830/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui veniva richiesto il pagamento di somme a titolo di addizionale Irpef per l'anno 2007. La contribuente aveva impugnato la cartella e la CTP aveva accolto il ricorso; in appello l'Agenzia delle entrate era risultata soccombente, ma la CTR aveva compensato le spese di lite. La ricorrente per cassazione censurava esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91, 92 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., perché la compensazione era stata disposta senza alcuna motivazione, in assenza di soccombenza reciproca e nonostante il rigetto dell'appello dipendesse dall'infondatezza della pretesa erariale, con conseguente violazione del principio di soccombenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese è possibile soltanto in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente e specificamente motivate. Poiché la CTR aveva disposto la compensazione senza alcuna motivazione, la sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973

    È la base procedimentale della cartella impugnata, emessa a seguito di controllo formale.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dalla norma e richiede una motivazione espressa e specifica.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato dedotto il vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e difetto di motivazione sulla regolazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio di soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla compensazione delle spese, da applicarsi nei limiti consentiti dalla legge.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il difetto assoluto di motivazione sulla compensazione integra un vizio di nullità della sentenza.

  • art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 156 del 2015

    Ha riformulato l'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, introducendo nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite è eccezionale e può essere disposta solo quando ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992: soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono essere indicate in modo esplicito, con riferimento a circostanze specifiche della controversia; non è sufficiente una formula generica o stereotipata.
  • La mancanza assoluta di motivazione sulla compensazione delle spese integra un vizio di nullità della sentenza censurabile in cassazione.
  • Quando la parte risulta integralmente vittoriosa e non vi è soccombenza reciproca, la compensazione delle spese in assenza di motivazione viola il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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