Cassazione Civile, Ordinanza n. 30560/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 per IRPEF, IVA e IRAP, che la contribuente assumeva di non avere mai ricevuto. A seguito di querela di falso proposta innanzi al Tribunale di Venezia, veniva accertato che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno era falsa; tale sentenza passava in giudicato. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo nulla la notifica, mentre la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l'appello dell'Ufficio qualificando la notifica come inesistente. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 148, 149, 156, 157 e 160 c.p.c. e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che la falsità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento non dimostrava l'omesso accesso del postino né l'omessa consegna dell'atto, ma soltanto che la consegna era avvenuta a persona diversa dal destinatario; quindi la notifica non era inesistente bensì nulla e suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche per effetto della costituzione della contribuente nel giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso concreto, la notifica dell'avviso di accertamento non era inesistente, ma al più nulla: l'apposizione della firma falsa sulla ricevuta di ritorno non escludeva l'esistenza di un'attività notificatoria riconoscibile né faceva venir meno ogni riferimento al destinatario, essendo emerso che la consegna era avvenuta in un luogo a lui occasionale e comunque riferibile. Poiché la nullità della notifica è sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario, la CTR aveva errato nel negare tale effetto sanante e nel ritenere leso in modo irreparabile il diritto di difesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione l'erronea applicazione di norme di diritto da parte del giudice di merito.
artt. 137, 148, 149, 156, 157 e 160 c.p.c.
disciplinano la notificazione e i relativi vizi; la Corte ribadisce che le violazioni del procedimento notificatorio integrano, di regola, nullità e non inesistenza, salvo manchi del tutto un'attività riconoscibile come notificazione.
art. 2700 c.c.
l'avviso di ricevimento gode di fede privilegiata per le attestazioni dell'agente postale compiute in sua presenza; la falsità della sottoscrizione non travolge automaticamente l'attività notificatoria nella sua interezza.
L. n. 890/1982, art. 1
la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, il quale redige l'avviso di ricevimento con efficacia certificatoria per i fatti da lui attestati.
art. 291 c.p.c.
in caso di nullità della notificazione e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica entro termine perentorio.
Massime di principio
- La notificazione è inesistente solo quando manchino del tutto gli elementi essenziali del modello legale, cioè quando l'attività posta in essere non sia in alcun modo riconoscibile come notificazione; ogni altra difformità dal paradigma normativo integra nullità.
- Se la consegna dell'atto avviene in un luogo o a una persona diversi da quelli espressamente previsti, ma con un qualche riferimento o collegamento al destinatario, il vizio attiene alla nullità della notificazione e non alla sua inesistenza.
- L'accertamento della falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento prova la falsità della sottoscrizione, ma non dimostra di per sé che la consegna non sia avvenuta o che l'agente postale non si sia recato nel luogo indicato.
- La nullità della notificazione è sanata con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio del destinatario, anche se la costituzione sia effettuata soltanto per eccepire il vizio.
- In presenza di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica; non può invece dichiarare l'inesistenza se residua un minimo collegamento tra luogo/consegna e destinatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30432/2021 del 28/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →