Cassazione Penale, Sentenza n. 46792/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite il difensore Avv. Basilio Foti, impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere. Con unico motivo deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., l'inosservanza dell'art. 266, comma 2, c.p.p. e dell'art. 13, commi 1 e 2, del d.l. n. 152/1991 in relazione alle intercettazioni ambientali disposte dal P.M. il 6 novembre 2018 e convalidate dal GIP lo stesso giorno (eseguite dal 6/11/2018 al 20/03/2020 nell'abitazione del Dedja, RIT. 1014/2018). Il difensore contestava la carenza di motivazione e la natura meramente congetturale delle annotazioni della Polizia giudiziaria (presunti collegamenti con il narcotraffico, intestazione di beni alla moglie, parentela con soggetti uccisi all'estero), sostenendo che tali elementi si sarebbero poi rivelati inconsistenti e dunque le intercettazioni sarebbero illegittime e inutilizzabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato che, contestando l'utilizzabilità della prova in cassazione, il ricorrente doveva specificare l'incidenza dell'eventuale espunzione delle intercettazioni sul compendio probatorio (c.d. "prova di resistenza"); tale requisito non è stato soddisfatto, rendendo il motivo aspecifico e quindi inammissibile. Sul merito, comunque, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla carenza di motivazione del decreto autorizzativo: le intercettazioni erano state autorizzate ex art. 13 d.l. n. 152/1991 (deroga per reati di criminalità organizzata) e il GIP aveva motivato la decisione con riferimenti specifici (risultanze investigative pregresse, collegamenti con procedimenti su associazioni criminali albanesi, parentela con soggetti inseriti nel narcotraffico, intestazione di beni alla moglie, necessità di captare conversazioni successive alla carcerazione). La Corte ha dunque confermato che il vaglio giudiziale deve essere ex ante e non può essere smentito da successivi esiti investigativi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il delitto di cui all'art. 74 (illecita importazione o esportazione di stupefacenti) rientra nell'ambito applicativo dell'art. 13 del d.l. n. 152/1991; dunque procedure derogatorie per intercettazioni in materia di criminalità organizzata possono trovare applicazione.
art. 266, comma 2, cod. proc. pen.
Richiede per le intercettazioni ambientali in luogo di privata dimora il "fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa"; la Corte precisa che il giudizio è ex ante e non impone che l'attività sia poi risultata effettivamente sussistente.
art. 13, commi 1 e 2, d.l. n. 152 del 1991 (conv. L. n. 203/1991)
Consente, in deroga alla disciplina ordinaria, intercettazioni tra presenti per indagini su delitti di criminalità organizzata quando siano "necessarie per lo svolgimento delle indagini" e prevede che, in alcuni luoghi (art. 614 c.p.), l'intercettazione sia consentita anche se non vi è motivo di ritenere che l'attività criminosa si stia svolgendo materialmente nei luoghi stessi; la Corte applica questa deroga al caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma di legittimità che consente il ricorso per cassazione per error in procedendo; la Corte ricorda che, quando si denuncia l'inutilizzabilità della prova, il motivo deve essere specifico e dimostrare l'effetto probatorio dell'espunzione (prova di resistenza).
art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.
Richiamati dalla giurisprudenza come criteri per individuare i reati riconducibili alla criminalità organizzata ai fini dell'applicazione delle disposizioni speciali (art. 13 d.l. n. 152/1991).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico della parte soccombente; la Corte ha altresì disposto il pagamento di una somma equitativa alla cassa delle ammende, in base alla giurisprudenza costituzionale che disciplina tali sanzioni.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di infliggere ammenda per ricorsi manifestamente infondati o presentati senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha applicato tale principio per disporre l'ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- In cassazione, se si contesta l'utilizzabilità di prove (es. intercettazioni), il ricorrente deve indicare con precisione come l'espunzione di tali prove inciderebbe sul complesso probatorio (c.d. "prova di resistenza"); la mancata dimostrazione comporta l'inammissibilità del motivo per aspecificità.
- Il decreto autorizzativo delle intercettazioni va valutato ex ante, sulla base degli elementi offerti al giudice al momento dell'autorizzazione; successivi esiti investigativi contrari non invalidano automaticamente la legittimità dell'autorizzazione.
- L'art. 13 d.l. n. 152/1991 consente intercettazioni "tra presenti" per reati riconducibili alla criminalità organizzata anche in luoghi di privata dimora, purché il GIP trovi, sul materiale processuale, elementi che giustifichino la necessità investigativa; non è richiesta la prova definitiva dell'attività criminosa nel luogo.
- La motivazione del decreto autorizzativo non deve essere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma deve mostrare la serietà del progetto investigativo e la specificità della vicenda criminosa per evitare autorizzazioni "in bianco".
- Attenzione al rischio di condanna per spese e sanzioni pecuniarie: ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare condanne alle spese e ammende, secondo la disciplina applicabile.
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