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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42858/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Martinelli era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 582 c.p., aggravato dai cd. futili motivi; in primo grado era stato riconosciuto un certo quadro probatorio (con prognosi indicata entro 20 giorni sulla base di consulenza di parte e dichiarazione del querelante). La Corte d'Appello, in parziale riforma, aveva escluso alcune aggravanti e ridotto la pena a 4 mesi ma aveva ritenuto che la procedibilità fosse d'ufficio avendo considerato un certificato del pronto soccorso che indicava prognosi di 30 giorni. Martinelli ha impugnato in Cassazione deducendo (1) violazione dell'art. 597 c.p.p. e delle norme penali richiamate in quanto la Corte territoriale, escludendo l'aggravante dei futili motivi (sulla quale il primo giudice aveva ancorato la procedibilità d'ufficio), avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per intervenuta remissione della querela non più rilevante; (2) errata esclusione dell'attenuante della provocazione che, congiunta ad altra attenuante, avrebbe ridotto la pena a 2 mesi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la Corte territoriale ha violato l'art. 597 c.p.p. perché non poteva discostarsi dalla valutazione del giudice di primo grado (non impugnata dal P.M.) circa la procedibilità. Avendo la Corte d'Appello escluso l'aggravante dei futili motivi, il reato è stato dichiarato estinto per remissione della querela. Il secondo motivo è stato assorbito (anche per genericità). La sentenza impugnata è annullata senza rinvio e il reato dichiarato estinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma delittuosa contestata (lesioni personali): è il reato per cui è stato imputato Martinelli; la qualificazione del fatto ai sensi di questa norma è centrale per la procedibilità e per la determinazione della pena.

  • art. 61 n.1 c.p.

    Aggravante dei futili motivi: la sussistenza o meno di questa aggravante è stata decisiva perché il giudice di primo grado aveva ancorato alla sua presenza la procedibilità d'ufficio; la Corte d'Appello l'ha esclusa, con la conseguenza che la procedibilità doveva essere valutata in relazione alla remissione della querela.

  • art. 597 c.p.p.

    Principio del devolutivo dell'impugnazione: la Cassazione ha richiamato che la Corte territoriale non poteva sostituirsi al giudice di primo grado su valutazioni non impugnate dal P.M.; le risultanze non contestate in grado d'appello (qui, la valutazione sulla prognosi e sulla procedibilità) vincolano l'appello e impediscono ricostruzioni difformi che incidano sulla procedibilità.

  • art. 583 c.p. comma 1

    Richiamato nel ricorso come norma collegata all'esclusione di aggravanti: la valutazione della configurabilità delle aggravanti influisce sulla natura della procedibilità (d'ufficio o a querela).

  • art. 50 c.p. comma 2

    Norma richiamata nel ricorso (concorrenti di reato/criteri applicativi): citata tra le norme la cui errata applicazione si deduceva, in relazione al corretto calcolo della pena e agli effetti della qualificazione del fatto.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma procedurale citata nel ricorso: in tema di impugnazioni e degli effetti del gravame sulle statuizioni di merito (richiamata in relazione al vizio di devoluzione).

  • art. 62 n.2 c.p. e art. 62 n.6 c.p.

    Attenuanti invocate: il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'attenuante della provocazione (n.2) oltre a quella di cui al n.6; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito/generico e non necessario esaminare poiché il profilo decisivo era l'estinzione del reato.

  • art. 67 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: richiamato rispetto alla quantificazione della pena in presenza/assenza di attenuanti.

  • art. 533 c.p.p.

    Norma procedurale relativa alla motivazione del provvedimento impugnato: citata nel secondo motivo per censurare la motivazione della Corte d'Appello sul tema delle attenuanti.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado ancorava la procedibilità d'ufficio alla sussistenza di una aggravante e il Pubblico Ministero non impugna quella valutazione, la Corte d'Appello non può mutare la valutazione della procedibilità sulla base di elementi o inferenze non adottate dal primo grado se ciò rende irrilevante la querela già rimessa.
  • L'art. 597 c.p.p. tutela l'effetto devolutivo dell'impugnazione: le valutazioni non impugnate dal P.M. in grado d'appello vincolano il processo e non possono essere superate dalla Corte territoriale introducendo una diversa ricostruzione che incida sulla procedibilità.
  • Quando la Corte d'Appello esclude un'aggravante che era stata ritenuta determinante per la procedibilità, va valutato se la remissione della querela, intervenuta nel frattempo, estingua il reato; in caso affermativo la sentenza che confermi la condanna deve essere annullata per estinzione del reato.
  • Le doglianze relative al mancato riconoscimento di attenuanti devono essere formulate con precisione e provate: motivi generici possono essere assorbiti se sovrastati da questioni procedurali decisive (es. estinzione per remissione).
  • In appello e in cassazione è essenziale verificare quali risultanze siano state effettivamente impugnate dalle parti (in particolare dal P.M.): l'assenza di impugnazione può produrre l'effetto vincolante delle valutazioni di merito del primo grado.

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